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Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25

Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Principi generali
1. La Regione autonoma della Sardegna, nell’esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall’articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale e dal primo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce l’istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, secondo le disposizioni della presente legge.

Art.2
Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari
1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:
1) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla presente legge;
2) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
a) protezione civile;
b) prevenzione e repressione dell’abigeato;
c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;
3) collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell’ambito delle seguenti materie:

- salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell’inquinamento;
- tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
- caccia e pesca;
- prevenzione e repressione degli incendi;
4) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell’ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonchè amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.
2. Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell’ambiente.


Art.3
Competenza territoriale delle compagnie barracellari
1. Le compagnie barracellari espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.
2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonchè nei casi di cui ai successivi articoli 5, 10 e 30.


Art.4
Assicurazione e custodia dei beni
1. Per i beni indicati nell’articolo 35 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l’obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell’articolo 2 della presente legge, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, con le modalità da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprietà dei predetti beni, provvedendovi, in difetto, d’ufficio, la compagnia.
3. Contro l’accertamento d’ufficio è ammesso ricorso alla giunta comunale del Comune di appartenenza della compagnia.
4. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
5. L’obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, nonchè nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell’agro e ricompresi nelle materie di cui all’articolo 2, primo comma, della presente legge.
6. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alle compagnie barracellari con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale.


Art.5
Altre attività delle compagnie barracellari
1. I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi della presente legge, debbono collaborare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.
2. Nell’esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall’autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.


Art.6
Poteri di accertamento
1. Nelle materie di competenza della Regione Sarda, indicate al precedente articolo 2, il capitano e gli ufficiali delle compagnie barracellari possono procedere all’accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all’accertamento delle infrazioni debbono essere muniti di un apposito documento, rilasciato dal sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all’esercizio della funzione.
3. I soggetti che procedono all’accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall’articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.


Art.7
Modalità di accertamento delle violazioni
1. Le violazioni di cui al precedente articolo 3 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
a) l’indicazione del tempo e del luogo dell’accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;
c) le generalità del trasgressore e, nell’ipotesi prevista dall’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
d) l’eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonchè le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
f) l’indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
g) l’annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all’atto della contestazione;
h) l’individuazione dell’ente o dell’organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonchè richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
i) la firma del verbalizzante.
2. Nei cinque giorni successivi all’accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall’accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
3. Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art.8
Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari
1. La costituzione delle compagnie barracellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato.
2. Ogni compagnia è composta dal capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di barracelli necessari per l’assolvimento dei compiti ad essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge.
3. Il numero complessivo dei componenti la compagnia barracellare nonchè il numero degli ufficiali e dei graduati verrà determinato con deliberazione del consiglio comunale in rapporto all’estensione ed alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonchè delle caratteristiche socio - economiche della comunità locale.
4. In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli per ogni Comune, non può essere inferiore alle dieci unità.
5. Con la deliberazione di cui al terzo comma la compagnia può essere articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio.


Art.9
Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari
1. Le compagnie barracellari sono costituite su base territoriale comunale.
2. Le compagnie barracellari sono costituite nel periodo compreso fra il 1o ottobre ed il 31 dicembre, durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.
3. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla compagnia, può essere prorogato l’incarico fino alla immissione in servizio della nuova compagnia.


Art.10
Forme di collaborazione fra i Comuni
1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all’attività barracellare e per l’effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati – sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.
2. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale Comune.
3. Delle intese di cui sopra è data comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza.
4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.


Art.11
Requisiti per la nomina a componente delle compagnie baracellari
1. Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
e) assolvimento della scuola dell’obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
f) idoneità fisica;
g) potersi validamente obbligare.
2. la dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall’interessato alla presenza del legale rappresentante dell’ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l’interessato abbia già fatto parte della compagnia baracellare per un periodo non inferiore a 5 anni, se proposto per la nomina a capitano.
3. Oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, nel regolamento comunale potranno essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alle peculiarità ed alle caratteristiche delle attività e dei settori d’intervento affidati alla compagnia.
4. Non possono far parte delle compagnie barracellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.
5. La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del consiglio comunale del Comune cui la compagnia appartiene.


Art.12
Modalità di costituzione della compagnia barracellare
1. In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.
2. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il sindaco del Comune di appartenenza della compagnia provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predispone, d’intesa con il capitano, l’elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all’approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente articolo 11, ne delibera la costituzione.
5. Il sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell’avvenuta costituzione della compagnia barracellare.
6. Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente articolo 8, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l’occasione presieduta dal sindaco con l’assistenza del segretario che redigerà il verbale.
7. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente articolo 9, il consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall’assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.


Art.13
Immissione in servizio
1. L’effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all’attribuzione, da patte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.
3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell’espletamento dei servizi loro assegnati.
4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all’emanazione dell’atto formale di immissione della compagnia nell’esercizio delle sue funzioni.
5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.
6. Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l’obbligo e le modalità d’uso.
7. I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 23, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente legge e durano in carica fino al completamento del triennio.


Art.14
Comandante della compagnia
1. Alla compagnia barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell’impiego tecnico - operativo degli addetti al servizio barracellare.
2. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall’ufficiale più anziano.


Art.15
Requisiti ed attribuzioni del capitano della compagnia barracellare
1. Oltre a quelli previsti al precedente articolo 11, per essere nominato capitano della compagnia barracellare sono necessari i seguenti requisiti:
a) aver compiuto il 25o anno di età;
b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;
c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente in cui la compagnia barracellare è chiamata ad operare.
2. Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, delle Guardie di finanza o nell’Arma dei carabinieri.
3. Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel Comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni.


Art.16
Nomina e funzioni del segretario
1. Per l’espletamento delle funzioni tecnico - amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla giunta comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.
2. Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.
3. Al segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.
4. Ad esso può inoltre essere affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all’ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale.
5. Nell’espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla compagnia.
6. La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.


Art.17
Contabilità e amministrazione
1. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.
2. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.
3. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:
1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
2) dai diritti di assicurazione di cui al successivo articolo 20;
3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
4) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
5) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.
4. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall’istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell’ente di appartenenza.
5. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia.
6. Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull’attività svolta, dal quale risulti, fra l’altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.
7. Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura dei comuni interessati, all’Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.
8. Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all’esame dei registri contabili.


Art.18
Ripartizione degli utili
1. Le modalità di ripartizione degli utili, da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale, devono tener conto dell’ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e della annessa responsabilità, nonchè della quantità e qualità del servizio prestato.
2. Al componente la compagnia che durante l’esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili.
3. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo articolo 19, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia e approvati dalla giunta comunale.
4. Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il 30 per cento della dotazione.
5. Prima di procedere alla ripartizione definitiva gli utili, si dovranno - nell’ordine - liquidare:
1) gli emolumenti dovuti al segretario;
2) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
3) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.
6. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare.


Art.19
Responsabilità della compagnia
1. La responsabilità della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purchè tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l’uscita.
2. La compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l’azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70 per cento delle corrispondenti entrate.
4. Il rimanente 30 per cento, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma del precedente articolo 17, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.


Art.20
Tariffe e indennità
1. Sulla base delle modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale, il consiglio comunale fissa ogni tre anni - sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19 - le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonchè le indennità per il risarcimento dei danni.
2. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell’articolo 48 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403.


Art.21
Periti e arbitrato
1. Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l’entità del danno.
2. Per l’ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.
3. L’arbitro è nominato, su proposta della giunta, dal consiglio comunale, dura in carica per la durata della compagnia e può essere riconfermato.
4. Per poter essere nominati arbitri occorre:
a) possedere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale;
b) avere la residenza e l’effettiva dimora nel Comune in cui opera la compagnia;
c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.
5. Nella definizione delle controversie l’arbitro è assistito e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicato dalle parti.
6. Le spese ed i relativi compensi sono determinati nel regolamento barracellare comunale e gravano in misura uguale sulle parti.


Art.22
Controversie
1. Le controversie fra il segretario e la compagnia e fra i componenti la compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere risolte in via amministrativa dal sindaco.

Art.23
Infrazioni e sanzioni disciplinari
1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l’ammonizione per la mancanza commessa, con l’esortazione a non ricadervi;
b) sanzione pecuniaria;
c) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
d) l’esclusione dalla compagnia.
2. L’ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.
3. La sanzione pecuniaria, il cui importo è fissato nel regolamento barracellare comunale, è inflitta dal capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d’ufficio, per comportamento indecoroso.
4. La sospensione è proposta con richiesta motivata del capitano e deliberata dalla giunta comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l’interessato.
5. Essa consiste nell’allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell’ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d’ufficio che abbia prodotto grave danno.
6. L’esclusione è inflitta per grave abuso d’autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d’ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.
7. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla giunta comunale su proposta motivata dal capitano, dopo aver sentito l’interessato semprechè questi ne abbia fatto richiesta.
8. L’esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l’escluso possa aver diritto.
9. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta.
10. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.


Art.24
Sospensione cautelare
1. I componenti delle compagnie barracellari sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della giunta comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.
2. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.


Art.25
Procedimento disciplinare per il capitano
1. Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 23, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del consiglio comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l’interessato.
2. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.
3. In caso di inerzia dell’amministrazione competente, si provvede ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.


Art.26
Scioglimento delle compagnie barracellari
1. Lo scioglimento delle compagnie barracellari è decretato dal consiglio comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia.

Art.27
Regolamento barracellare
1. I Comuni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento del servizio barracellare che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti:
- l’organizzazione ed il funzionamento della compagnia, da articolare in unità operativa di base, tenuto conto dell’entità e complessità dei compiti da svolgere, al fine di assicurare l’efficienza ed efficacia del servizio;
- la sede legale della compagnia;
- le modalità e procedure per il reclutamento volontario dei barracelli, tenuto conto per quanto possibile delle consuetudini locali;
- i criteri di preferenza alla nomina, che devono privilegiare, laddove possibile, i proprietari dei beni oggetto di tutela da parte della compagnia e tener conto del lodevole servizio prestato in precedenti compagnie e dell’attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti da svolgere;
- tempi, formalità, modalità, procedure e contenuto dei contratti di assicurazione obbligatoria e facoltativa;
- l’entità delle tariffe di cui al precedente articolo 20;
- tutte le disposizioni di ordine organizzativo ritenute necessarie per il regolare funzionamento della compagnia.
2. Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.
3. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni nonchè copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione e modificazione della compagnia barracellare, sono trasmessi all’Assessore regionale competente in materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.


Art.28
Contributi
1. Allo scopo di favorire la costituzione ed il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l’Amministrazione regionale è autorizzata a:
1) assumere a proprio carico, mediante rimborso dei relativi premi, gli oneri per l’assicurazione dei componenti le compagnie contro gli infortuni subiti nell’esercizio delle funzioni barracellari;
2) concedere a favore delle compagnie barracellari contributi annui per spese generali in misura non superiore a lire 5.000.000 per compagnia, nonchè contributi annui per l’equipaggiamento in misura non superiore a lire 300.000 per componente e fino ad un massimo di lire 30.000.000 per compagnia;
3) concedere ai Comuni, ove esistano compagnie regolarmente costituite e funzionanti, contributi annui fino ad un massimo di lire 10.000.000 per la dotazione delle compagnie barracellari di adeguati mezzi di trasporto e attrezzature per lo svolgimento dei compiti d’istituto.
2. I contributi di cui sopra sono erogati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di polizia locale ed avvenuta immissione in servizio della compagnia e, successivamente, alla scadenza di ogni anno, a seguito di regolare istanza corredata, per il primo anno, della certificazione del sindaco di avvenuta immissione in servizio della compagnia e, per i successivi, della dichiarazione del sindaco di regolare funzionamento della compagnia, nonchè dell’avvenuta presentazione dei rendiconti debitamente deliberati e approvati, relativi ai due semestri precedenti.
3. Nella determinazione del contributo non si computano i componenti la compagnia esclusi o revocati ai sensi della presente legge salvo che essi non siano stati regolarmente sostituiti.
4. Parimenti non competono i contributi di cui al presente articolo alla compagnia, che, nell’anno cui si riferisce il contributo, sia stata oggetto di provvedimento di scioglimento ai sensi dell’articolo 26 della presente legge.


Art.29
Premi
1. Alle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti che si sono particolarmente distinte nell’espletamento delle proprie attività istituzionali con operazioni di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere premi annui in rapporto all’entità e qualità dei risultati conseguiti.
2. I premi sono concessi alla fine di ciascun esercizio finanziario con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di polizia locale previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle condizioni dei luoghi in cui operano le compagnie e dei rapporti informativi sull’attività svolta, resi dall’autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza.


Art.30
Servizio antincendio
1. Per l’organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i Comuni, i loro consorzi, le comunità montane si avvalgono principalmente, nell’ambito dei rispettivi territori, con le forme e secondo le modalità previste nel decreto interassessoriale di cui all’articolo 2 della presente legge, delle compagnie barracellari ivi costituite ed operanti, coordinandone l’attività con le squadre volontarie antincendio operanti nel territorio.
2. Per lo svolgimento di tale attività, le compagnie barracellari potranno beneficiare dei finanziamenti erogati dalla Regione ai rispettivi enti di appartenenza, in base alla legge regionale 18 maggio 1982, n. 11 e potranno utilizzare - in base ad accordi con gli enti proprietari - le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 della citata legge.


Art.31
Riconoscimento del servizio barracellare
1. L’aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall’Amministrazione regionale ed è valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di effettivo servizio barracellare.
2. Ai medesimi fini, i Comuni e le comunità montane possono prevedere, nei rispettivi regolamenti, analoghe disposizioni.


Art.32
Formazione professionale
1. L’Amministrazione regionale promuove ed incentiva, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione di base, l’aggiornamento e l’addestramento professionale dei componenti delle compagnie barracellari con l’organizzazione e l’attuazione di appositi corsi finalizzati, nell’ambito dei piani di cui alla legge regionale 1o giugno 1979, n. 47.

Art.33
Sovrintendenza e coordinamento
1. L’Assessore regionale competente in materia di polizia locale convoca ogni tre anni, una conferenza regionale allo scopo di verificare lo stato ed i problemi di applicazione della presente legge, l’attività delle compagnie barracellari e le diverse questioni relative al funzionamento ed al coordinamento.
2. Alla conferenza partecipano i comandanti delle compagnie barracellari, i rappresentanti degli enti di appartenenza, dell’ANCI, della UPI, dell’UNCEM, delle Prefetture e degli Assessorati regionali competenti in materia di difesa dell’ambiente e di agricoltura e foreste.


Art.34
Contributi diversi da quelli regionali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare eventuali erogazioni effettuate dallo Stato, da enti pubblici e privati, da banche, da associazioni o da privati cittadini, a favore della Regione per le attività svolte dalle compagnie barracellari.
2. In corrispondenza con gli accertamenti effettuati in entrata di detti contributi, sono autorizzate le iscrizioni in aumento allo stanziamento previsto per le spese generali e d’equipaggiamento di cui all’articolo 28, primo comma, punto 2), della presente legge.
3. A tali iscrizioni si provvede con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, da registrarsi alla Corte dei Conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di polizia locale.


Art.35
Norma finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Cap. 34401 - (Nuova istituzione) - Cat. 3.4.0. –
Contributi dello Stato, di amministrazioni locali, di enti pubblici e privati, di banche, di associazioni o di privati cittadini per favorire il funzionamento delle compagnie barracellari in Sardegna (art. 34 della presente legge)
pm.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In diminuzione
Cap. 04011 - (Denominazione variata) –
Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d’equipaggiamento (artt. 28, primo comma punto 2), e 34 della presente legge)
lire 1.000.000.000
In aumento
Cap. 04010 - (Denominazione variata) –
Oneri assunti a proprio carico dall’Amministrazione per la assicurazione contro infortuni subiti nell’esercizio delle funzioni dai componenti le compagnie barracellari (art. 28, primo comma, punto 1 della presente legge)
Cap. 04012 - (Nuova istituzione) - Cat. Progr. 04.03 - 1.1.1.6.2.2.04.03 - (08.02) - Premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell’espletamento delle proprie attività istituzionali (art. 29 della presente legge)
L. 1.000.000.000
Cap. 04015 - (Nuova istituzione) - Cat. Progr. 0403 - 1.1.1.5.2.2.04.03 - (08.02) - Contributi ai Comuni per l’acquisto di mezzi di trasporto e attrezzature da destinare alle compagnie barracellari (art. 28, primo comma, punto 3) della presente legge)
pm.
Cap. 04015/01 - (Nuova istituzione) - Cat. Progr. 04.03 - 1.1.1.4.2.2.04.03 - (08.02) - Spese per l’organizzazione della Conferenza regionale sull’attività delle compagnie barracellari (art. 33 della presente legge)
pm.
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05041 - (Denominazione variata) –
Finanziamenti ai Comuni, ai loro Consorzi, alle Comunità montane ed ai Comprensori per l’attuazione del servizio antincendi nelle campagne, anche tramite l’apporto delle compagnie barracellari (LR 18 maggio 1982, n. 11; art. 1 della LR 17 ottobre 1985, n. 24, e art. 30 della presente legge)
2. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste in lire 3.190.000.000 per l’anno finanziario 1988, e in lire 6.000.000.000 per gli anni successivi fanno carico ai capitoli 04010, 04011, 04012, 04015, 04015/01 e 05041 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
3. Alla maggiore spesa di lire 2.810.000.000, a partire dall’anno finanziario 1989, si fa fronte col maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
4. Il capitolo 04011 è inserito nell’elenco n. 3 annesso alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1988.


Art.36
Norme transitorie e finali
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono ad adottare il regolamento barracellare di rispettiva competenza, alla nomina del capitano ed alla costituzione della compagnia barracellare, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 9.
2. Qualora intervenga in data compresa tra gennaio e settembre la scadenza del primo triennio e prorogata al primo ottobre successivo.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al primo comma, le compagnie barracellari operano secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403.
4. La legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, concernente «Provvidenze per favorire il funzionamento e lo sviluppo delle compagnie barracellari in Sardegna» è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 luglio 1988

Melis