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Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 26

Disciplina delle attività di interesse turistico - Albi regionali e disposizioni tariffarie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Profili professionali
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce, tutela e disciplina le attività professionali di interesse turistico, di cui individua i seguenti profili:
1) guida turistica;
2) interprete turistico;
3) animatore turistico;
4) organizzatore congressuale;
5) istruttore nautico;
6) assistente di turismo equestre;
7) corriere o accompagnatore turistico.
2. Per ciascuno di detti profili sono istituiti specifici albi regionali e stabilite le relative tariffe professionali.


Art.2
Declaratoria di funzioni delle figure professionali
1. Agli effetti della presente legge, le funzioni riconnesse ai profili professionali, indicati nel precedente articolo 1 sono così definite:
1) è “guida turistica” chi per professione accompagna singoli o comitive nelle visite a luoghi, ambienti o complessi d’interesse culturale, etnografico, paesaggistico - ambientale, speleologico o produttivo, illustrandone peculiarità e valori;
2) è “interprete turistico” chi per professione presta la propria opera di traduzione, orale o scritta, in assistenza di turisti stranieri;
3) è “animatore turistico” chi per professione, in appoggio delle strutture ricettive isolane od in collaborazione con gli enti ed aziende operanti nel comparto del turismo, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività di carattere ricreativo, sportivo, culturale;
4) è “organizzatore congressuale” chi per professione svolge la propria opera nell’organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali con particolare riguardo agli aspetti tecnico - logistici del loro svolgimento;
5) è “istruttore nautico” chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche, limitatamente alle specializzazioni consentite dalla conseguita abilitazione regionale;
6) è “assistente di turismo equestre” chi per professione accompagna ed assiste singoli o comitive in gite od escursioni di turismo equestre, secondo itinerari predeterminate;
7) è “corriere od accompagnatore turistico” chi, per professione od in collaborazione con le agenzie di viaggio od altre imprese turistiche, accompagna persone singole o comitive nei viaggi dalla Sardegna al restante territorio nazionale od all’estero, fornendo agli accompagnati - al di fuori dell’ambito di competenza delle guide - assistenza logistica e significative informazioni sulle zone di transito e le mete dei viaggi, con relative essenziali indicazioni di carattere legislativo e geografico - ambientale, turistico - ricettivo e di trasporto.
2. Il carattere professionale delle suelencate attività ha riscontro anche quando, abbia svolgimento soltanto stagionale ovvero risulti prevalente, per l’intera durata dell’anno o della stagione, rispetto ad altra attività lavorativa.
3. La professione di “guida turistica” - nel cui ambito di competenza è preclusa, in attuazione del principio affermato dall’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l’operatività dell’accompagnatore turistico o corriere” - ammette la specializzazione:
a) in archeologia, con particolare riferimento all’archeologia nuragica e pre-nuragica;
b) in ambientistica naturale e paesaggistica;
c) in speleologia.
4. La professione di «istruttore nautico» è articolata nelle distinte specializzazioni tra loro cumulabili:
- del nuoto;
- dello sci nautico;
- della pratica subacquea;
- della tavola a vela (windsurf);
- della navigazione velica da diporto;
- delle altre discipline nautiche riconosciute dal C.O.N.I.
5. Le anzidette specializzazioni vengono fatte constare agli albi regionali delle competenti figure professionali.


Art.3
Albi regionali e tariffe professionali. Segreteria degli albi.
1. Alla tenuta ed all’aggiornamento degli albi regionali per le singole figure professionali di cui ai precedenti articoli provvede la segreteria degli albi medesimi, istituita presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo.
2. Per ciascuna figura, le tariffe professionali sono stabilite ed aggiornate con decreti dell’Assessore regionale del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previamente sentiti, l’ente sardo industria turistica, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno e turismo, le rappresentanze regionali delle aziende ricettive, delle aziende di viaggio e delle interessate figure professionali, nonché delle segreterie regionali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale.
3. I decreti previsti dal precedente comma sono pubblicati per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione ed hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione.
4. Le tariffe professionali, che costituiscono massimali non derogabili di compenso onnicomprensivo, sono suscettibili di revisione annuale e debbono essere sempre esibite - a semplice richiesta verbale di chi vi abbia interesse - unitamente all’apposito tesserino regionale di iscrizione all’albo professionale.


Art.4
Licenza comunale per l’esercizio dell’attività professionale
l. In applicazione dell’articolo 13, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, per le attività professionali da esso contemplate, per l’iscrizione all’albo regionale é indispensabile - salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 - aver previamente conseguito, dal comune di residenza dell’interessato, formale licenza amministrativa di esercizio dell’attività professionale cui l’albo si riferisce.
2. Il conseguimento di detta licenza comunale è obbligatoriamente subordinato al possesso da parte dell’interessato dell’attestato di abilitazione all’esercizio della professione, rilasciato dall’Assessorato regionale del turismo, previo superamento degli appositi esami.


Art.5
Bandi regionali per gli esami di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
l. L’Assessore regionale del turismo, con proprio decreto, bandisce su scala regionale - con periodicità almeno triennale - gli esami di abilitazione all’esercizio delle varie attività professionali individuate nel precedente articolo 1.
2. Per la partecipazione agli esami l’interessato dovrà presentare domanda all’Assessore regionale del turismo - Segreteria degli albi degli operatori professionali del turismo - specificando l’attività professionale ed eventuale connessa specializzazione cui intende concorrere, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale:
- cittadinanza italiana o di Paese comunitario;
- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
- residenza anagrafica in uno dei Comuni della Regione;
- idoneità fisica all’esercizio della professione, certificata dall’ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;
- possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per gli esami di abilitazione alle professioni di cui al punti 1), 2), 3), 4) e 7) dei precedenti articoli 1 e 2, ovvero di licenza media inferiore per le attività professionali dei punti 5), 6) degli stessi citati articoli 1 e 2.


Art.6
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in prove orali, prevalentemente finalizzate all’accertamento della qualificazione professionale degli interessati.
2. Le prove scritte concernono rispettivamente:
- la prima, temi di cultura generale, con specifici richiami alle materie di specializzazione professionale di cui alla successiva allegata tabella A), per la parte cui i bandi di concorso si riferiscono;
- la seconda, la traduzione di un testo di lingua italiana in ciascuna delle lingue straniere obbligatoriamente richieste o facoltativamente presentate.
3. Le prove orali d’esame vertono, per ciascuna distinta figura professionale; nelle materie e discipline precisate nell’allegata tabella A).
4. Per l’ammissione agli orali occorre aver conseguito, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi e gli esami non si riterranno superati se agli orali il candidato non consegua una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie d’esame.
5. I professionisti già in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle attività di “guida turistica”, di “animatore turistico” o di “istruttore nautico” possono concorrere per il conseguimento delle competenti specializzazioni previste per tali attività dal terzo, e quarto comma del precedente articolo 2, assoggettandosi alle sole prove integrative stabilite per le specializzazioni medesime, ai sensi del precedente punto 3) della allegata tabella A).


Art.7
Commissioni giudicatrici d’esame
l. Le commissioni giudicatrici d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle singole attività professionali previste dalla presente legge sono nominate secondo la composizione di cui all’allegata tabella B) con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni competono i compensi previsti per le commissioni giudicatrici d’esame dei concorsi di assunzione del personale dell’Amministrazione regionale.


Art.8
Attestato di abilitazione
1. Sono abilitati all’esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi del precedente articolo 6.
2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all’atto di presentazione della domanda, approva, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione gli elenchi degli abilitati all’esercizio delle predette professioni.


Art.9
Esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico
1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, l’esercizio delle attività professionali di interesse turistico disciplinate dalla presente legge da parte di chi non possegga i prescritti requisiti dell’attestato regionale di abilitazione, della licenza comunale e della iscrizione al competente albo regionale, costituisce esercizio abusivo di professione, punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 elevabile da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 in caso di recidiva.

Art.10
Esenzione dall’obbligo della licenza
l. Non sono soggetti all’obbligo di munirsi della licenza di cui all’articolo 4:
a) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore della amministrazione da cui dipendono;
b) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità, previa comunicazione all’Assessorato regionale del turismo e nell’osservanza di norme regionali in materia di agenzia di viaggio, le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismo di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell’articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto.
2. Per l’esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui alla presente legge.
3. Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.


Art.11
Sanzioni per il mancato rispetto delle tariffe professionali ovvero per l’esercizio di attività estranee od incompatibili rispetto all’esercizio dell’attività professionale dell’albo - Perdita di requisiti essenziali di iscrizione agli albi regionali
1. Agli iscritti agli albi regionali è fatto divieto di richiedere, per proprie prestazioni professionali, tariffe superiori ai massimali di compenso onnicomprensivo stabiliti a norma del precedente articolo 3, ovvero di svolgere nei confronti dei turisti cui le prestazioni medesime si riferiscono attività estranee o collaterali rispetto a quelle cui gli iscritti stessi risultano specificatamente abilitati ai sensi della presente legge.
2. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la applicazione, nei confronti dei trasgressori, di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 elevabile da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per i casi di recidiva.
3. Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva abituale, l’Assessore del turismo, d’ufficio o su segnalazione di parte, dispone con motivato decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione - previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall’interessato entro il perentorio termine, di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima - la sospensione del trasgressore dall’albo regionale e dal conseguente esercizio dell’attività professionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la cancellazione dall’albo del professionista nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l’esercizio della professione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione ai bandi di concorso per l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale.


Art.12
Vigilanza sul corretto esercizio delle attività di interesse turistico
l. Alla vigilanza amministrativa regionale circa il corretto esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, nonché di quelle gratuite e non professionali contemplate dall’articolo 10 punto b), collaborano gli enti locali e gli enti del turismo territorialmente competenti, che ne riferiscono all’Assessorato regionale del turismo per quanto di sua competenza ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11.

Art.13
Ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico
1. L’ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico è esteso all’intera area regionale.
2. E’ tuttavia ammessa la facoltà dei professionisti di richiedere di far constare in albo la loro preferenziale utilizzabilità entro più limitati e circoscritti ambiti di estensione sub-regionale, semprechè riconducibili alla circoscrizione territoriale di una sola Provincia e quando motivato da una più particolareggiata conoscenza delle specifiche realtà di scala provinciale o sub-provinciale.
3. Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti della figura professionale del «corriere od accompagnatore turistico».


Art.14
Cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi professionali Incentivi regionali
1. Nell’interesse e quale strumento di più agevole fruibilità da parte dell’utenza turistica delle varie prestazioni professionali previste dalla presente legge, la Amministrazione regionale incentiva la costituzione ed il funzionamento di cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi, alle quali assicura:
- particolare evidenziazione negli albi stessi e conseguente diffusa pubblicizzazione presso le interessate strutture ricettive, gli enti, le agenzie e gli operatori turistici in generale;
- contributi nelle spese legali di costituzione;
- contributi annuali di esercizio, per la durata massima di un triennio, commisurati all’offerto grado di integrazione interdisciplinare.
2. Con regolamento di esecuzione saranno stabilite, agli effetti del presente articolo, soglie minime di integrazione interdisciplinare delle cooperative comunque non inferiori al 50 per cento delle distinte competenze professionali previste dai precedenti articoli 1 e 2; massimali di contributo, condizioni e modalità di concessione dei contributi da parte dell’Assessore regionale del turismo.


Art.15
Formazione ed aggiornamento professionali
l. I rapporto alle esigenze della domanda turistica, l’Amministrazione regionale organizza periodicamente - con interventi diretti del competente Assessorato regionale per la formazione professionale o mediante convenzionato utilizzo da parte del medesimo di istituzioni specializzate - corsi giovanili di formazione nelle materie d’esame di cui al precedente articolo 6, nonché seminari di aggiornamento e di perfezionamento riservati agli iscritti agli albi regionali previsti dalla presente legge nell’ambito di programmi di formazione professionale di cui alla legge regionale l° giugno 1979, n. 47.
2. I programmi didattici di detti corsi di formazione ed i programmi d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge saranno resi fra loro omogenei con atti di concerto fra gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e di turismo.


Art.16
Agevolazioni all’esercizio delle attività professionali turistiche
l. L’esercizio delle attività professionali riconosciute e tutelate dalla presente legge è agevolato in via amministrativa:
a) con gratuità di accesso dei professionisti iscritti agli albi regionali - nel rispetto degli altri eventuali vincoli di fruizione ed orari di apertura al pubblico - a gallerie, musei e biblioteche, complessi monumentali ed archeologici, parchi naturalistici riserve di caccia e di pesca nonché in ogni altro luogo od ambiente pubblico od aperto al pubblico comunque direttamente collegato all’esercizio dell’attività professionale in svolgimento;
b) con la comminazione - senza pregiudizio per le eventuali responsabilità d’ordine penale conseguenti all’inosservanza dei divieti posti dall’articolo 241 del regolamento per l’esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza - di sanzioni amministrative da lire 200.000 a lire 2.000.000 a carico di gestori di aziende turistico - ricettive, di agenzie di viaggio o altri eventuali soggetti ed operatori del settore turistico, che per le prestazioni riconosciute e tutelate dalla presente legge determinino l’impiego di persone a ciò non espressamente legittimate ai sensi dei precedente articoli e del successivo articolo 17.


Art.17
Norma transitoria Iscrizione d’ufficio agli albi regionali dei professionisti del turismo
l. Coloro che, sulla base di formale licenza gratuita conseguita ed ancora validamente operante ai sensi del preesistente ordinamento, siano legittimati delle attività professionali previste dai precedenti articoli, anche se non in possesso dei prescritti requisiti di studio e di conoscenza delle lingue straniere, sono iscritti ai competenti albi regionali.
2. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda, all’Assessorato regionale del turismo - Segreteria degli albi professionali - entro il perentorio termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge col corredo di copia autenticata della licenza in essere.
3. La Regione trasmette ai Comuni di competenza gli elenchi degli iscritti ai sensi del primo comma, ai fini del rinnovo della licenza per l’esercizio delle attività professionali.
4. Agli effetti della norma transitoria del presente articolo, alle licenze conseguite sulla base del preesistente ordinamento sono equiparati per gli “istruttori nautici” i diplomi di “istruttore federale” rilasciati, per le medesime specializzazioni previste dalla presente legge (nuoto, sci acquatici, pesca subacquea, windsurf, navigazione velica da diporto), dalle competenti federazioni affiliate al C.O.N.I..


Art.18
Norma transitoria per l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico
1. Coloro che, in possesso di licenza di scuola media inferiore, dimostrino a mezzo di specifica documentazione di aver prestato attività corrispondente a quella di accompagnatore turistico ai sensi del punto 7) del l’articolo 1 nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge, per almeno 60 giorni di ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio, sono iscritti in un albo temporaneo dei “corrieri o accompagnatori turistici”.
2. A tal fine gli interessati presentano, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, domanda all’Assessorato regionale del turismo, il quale provvede, previo esame della documentazione, al rilascio di un’abilitazione provvisoria ed alla comunicazione della stessa al Comune competente per territorio al rilascio della licenza.
3. L’abilitazione ha durata biennale a decorrere dal rilascio. Decorso tale termine l’albo temporaneo è soppresso.
4. I titolari di abilitazione provvisoria, purché muniti di licenza, sono, per il periodo di durata della stessa, sottoposti alla disciplina della presente legge per l’esercizio della professione di accompagnatore e sono ammessi a sostenere il relativo esame di abilitazione ai sensi della presente legge anche in mancanza del titolo di studio richiesto dall’articolo 5.


Art.19
Norma finanziaria
l. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 150.000.000.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Cap. 35018 - (di nuova istituzione) 3.5.0 –
Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla disciplina delle attività professionali di interesse turistico (articolo 9, 10, 11 e 16, lett. B della presente legge).
p.m.

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).
L. 150.000.00)
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02016 –
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (L.R 17 agosto 1978, n 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 23 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18,L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agos1o 1985, n. 20 e art. 20 L.R. 5.novembre 1985, n. 26 (spesa obbligatoria).
L. 4.000.000
Cap. 02102 –
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spesa di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n, 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
L. 1.000.000
07 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Cap. 07005 - (di nuova istituzione) cat. progr. 07.01.2.1.1.4.1.2.10.24 (06.07) –
Spese per l’effettuazione dei concorsi d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle attività professionali turistiche (art. 5 della presente legge)
L. 45.000.000
Cap. 07006 - (di nuova istituzione) cat. progr. 07.01.2.1.1.6.3.2.10.24 (06.07) - Contributi per la costituzione ed il funzionamento di cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi regionali per l’esercizio delle professioni turistiche (art. 14 della presente legge)
L. 100.000.000
3 Le suddette spese gravano sui sopraindicati capitoli 02016, 02102, 07005 e 07006 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 luglio 1988

Melis