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Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 27

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, concernente «Riordinamento dei Consorzi di bonifica».
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L’articolo 10 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 è abrogato.


Art.2
1. L’articolo 14 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 è sostituito dal seguente:
«I contributi di cui agli articoli 8 e 12 saranno concessi per un massimo di dieci anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere. Per le opere già in esecuzione il limite massimo è fissato in 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».


Art.3
1. L’efficacia del penultimo ed ultimo comma dell’articolo 22 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, così come integrato dall’articolo 61 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è sospesa per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.4
1. Il terzo comma dell’articolo 27 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 è sostituito dal seguente:
«L’opposizione non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato».


Art.5
1. Nel secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 «Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione del 7 novembre 1983», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché delle amministrazioni interessate».


Art.6
1. Le amministrazioni in carica di Consorzi di bonifica apporteranno agli statuti le necessarie modifiche al fine di adeguarli alle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 luglio 1988

Melis