Legge Regionale 9 gennaio 1989, n. 1
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1989.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità ed alla scadenza delle erogazioni.
4. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all’entrata in vigore della legge stessa.
5. Sul capitolo relativo a "Spese per le elezioni regionali", corrispondente al capitolo 01033 del bilancio per l’anno finanziario 1988 è autorizzata l’assunzione di impegni sino all’importo di lire 7.350.000.000.
6. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì , l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione.
Art.2
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1989
Melis