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Legge Regionale 9 gennaio 1989, n. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1989.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Ai sensi dell’articolo 35 della Legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1989, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità ed alla scadenza delle erogazioni.
4. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all’entrata in vigore della legge stessa.
5. Sul capitolo relativo a "Spese per le elezioni regionali", corrispondente al capitolo 01033 del bilancio per l’anno finanziario 1988 è autorizzata l’assunzione di impegni sino all’importo di lire 7.350.000.000.
6. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì , l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione.


Art.2
1. E’ autorizzato, non oltre il 28 febbraio 1989, l’esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1 agosto 1986, n. 5 e all’articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l’anno finanziario 1988; valgono al riguardo, i limiti di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 1 della presente legge.

Art.3
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1989.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1989

Melis