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Legge Regionale 26 gennaio 1989, n. 6

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente: “I controlli sugli enti locali”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il primo comma dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 è sostituito dal seguente:
“I Comitati scadono con l’insediamento del Consiglio regionale; essi decadono il sessantesimo giorno dalla predetta scadenza; entro tale termine il Consiglio regionale deve obbligatoriamente provvedere alla loro ricostituzione”.


Art.2
1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche riguardo ai Comitati costituiti con il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 gennaio 1986, n. 7.

Art.3
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione



Data a Cagliari, addì 26 gennaio 1989

Melis