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Legge Regionale 4 aprile 1989, n. 12

Modifiche alle norme transitorie della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, concernente «Norme per l’istituzione di nuovi Comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei Comuni e delle frazioni».
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. All’articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, come già modificato dalla legge regionale 12 gennaio 1987, n. 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Per le richieste pendenti che, in presenza degli altri requisiti, indicano sulla base della previgente disciplina una delimitazione territoriale che comporti discontinuità nei territori comunali, qualora il Comune madre non abbia fatto, a seguito della richiesta di parere di cui al comma precedente, una propria proposta, l’Assessore regionale, ove il Comitato promotore esprima parere favorevole con propria delibera scritta, predispone un nuovo progetto di delimitazione dei confini.
Tale progetto è elaborato sulla base della delimitazione contenute nella richiesta e la modifica al solo fine di evitare la discontinuità territoriale riducendo il territorio del Comune di cui si propone la costituzione. La richiesta così modificata è trasmessa al Consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 10.
Il Consiglio regionale può limitare la consultazione alla popolazione residente nella frazione da erigere a nuovo comune con la maggioranza di tre quarti dei componenti.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 aprile 1989

Melis