Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 27

Abrogazione del quinto comma dell’articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, concernente: "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale", già modificata con legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il quinto comma dell’articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 - aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 - è abrogato.
2. La norma transitoria di cui all’articolo 30 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, relativamente alla parte concernente le funzioni di coordinamento generale è estesa al personale da assegnarsi al Servizio ispettivo ai sensi dell’articolo 22, comma secondo, della legge medesima.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 giugno 1989

Melis