Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 22 giugno 1992, n. 11

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: "Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il quinto comma dell’articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 è sostituito dal seguente:
"5. Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, delibera l’adozione del Piano territoriale paesistico e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva in via definitiva. Il Piano territoriale paesistico adottato dalla Giunta regionale viene, contestualmente, trasmesso ai Comuni interessati, ai fini della sua pubblicazione nell’Albo pretorio, per la durata di 15 giorni. Dalla data di pubblicazione e fino all’approvazione definitiva del Piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale."


Art.2
1. Il settimo comma dell’articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così modificato:
"7. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del Piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal Piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni."


Art.3
1. Il quarto comma dell’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è sostituito dal seguente:
"4. Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque preminente interesse pubblico. SOno altresì fatti salvi gli alberghi così come definiti nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, sempre che nella costruzione dell’opera venga rispettato il rapporto di almeno 100 mc per posto letto. Sono altresì fatte salve le opere ricadenti nella fascia compresa fra i 500 e 2000 metri di mare, previste dai piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla data del 17 novembre 1989, previa autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497".


Art.4
1. La lettera c) dell’articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 così come modificata dell’articolo 7 della legge regionale 1o luglio 1991, n. 20 è sostituita dalla seguente lettera:
"c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico".


Art.5
1. Le norme di salvaguardia di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione fino all’adozione dei piani territoriali paesistici di cui agli articoli 10 e 11 e successive modificazioni della medesima legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1992.

Art.6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 giugno 1992

Cabras