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Legge Regionale 14 agosto 1992, n. 13

Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), modificata dalla legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nuove concessioni
1. All’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, sono aggiunti i seguenti commi:
"9. Al fine dell’adeguamento alla normale rete esistente degli impianti stradali di distribuzione carburanti ed in sede di prima applicazione della presente legge, potranno essere assentite nuove concessioni, prima dell’entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, per gli impianti di solo GPL in misura non superiore al 4 per cento del totale del numero dei punti vendita di tutti gli altri impianti di distribuzione carburanti funzionanti nel territorio dell’Isola, come previsto dall’articolo 6 - secondo comma - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 settembre 1989, e che deve rimanere complessivamente invariato.
10. Per il rilascio delle nuove concessioni di cui al nono comma, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, determina il numero degli impianti che potranno essere concessi in ogni Provincia, da ripartirsi in proporzione al numero dei punti vendita degli impianti stradali normali di distribuzione carburanti esistenti nel territorio dell’Isola e l’ubicazione, tenendo presenti le esigenze dell’utenza, le località montane e le piccole isole."


Art.2
1. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 13 della legge regionale n. 45 del 1988 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione di carburanti, è istituita, presso l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, una Commissione presieduta dall’Assessore regionale del medesimo Assessorato o da un suo delegato, così composta:
- il coordinatore del Servizio artigianato e commercio;
- il coordinatore del Settore dei carburanti;
- tre rappresentanti regionali designati dalle diverse organizzazioni sindacali dei gestori di impianti carburanti maggiormente rappresentative;
- tre rappresentanti delle Società petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall’ENI;
- un rappresentante dell’Ispettorato regionale di vigili del fuoco; - un rappresentante regionale dell’ACI;
- un rappresentante regionale dell’ANCI;
- un rappresentante regionale dell’UPS;
- un rappresentante dell’Asso petroli;
- un rappresentante dell’UTIF.
2. Funge da segretario un dipendente del Servizio artigianato e commercio con qualifica non inferiore alla VI fascia funzionale.".


Art.3
Norme transitorie di salvaguardia
1. L’art. 14 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle more dell’approvazione del Piano Regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti in Sardegna e della prima applicazione della normativa di cui all’articolo 8 della presente legge, trovano attuazione le seguenti disposizioni:
a) le nuove concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti, possono essere assentite solo a seguito di rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti ovvero con impegno al loro smantellamento da avviare contestualmente all’ottenimento della nuova concessione. La nuova concessione potrà contenere esclusivamente i prodotti e le eventuali autorizzazioni self - service " pre - pagamento" relativi ai due impianti alle cui concessioni si rinuncia;
b) il trasferimento dei singoli impianti è concesso solo in caso di rimozione coatta per motivi di pubblico interesse, deliberata da organi collegiali del Comune ed il nuovo impianto dovrà avere la stessa consistenza dell’impianto da trasferire ed essere ubicato nello stesso Comune;
c) per le nuove ubicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da altro impianto esistente:
- per i centri urbani, ml 300 del percorso veicolare più breve e ml 600 qualora si tratti della stessa strada comunale;
- per le strade comunali extra urbane, statali e provinciali, entro i limiti della traversa interna, ml 1.500;
- per le strade provinciali e statali, fuori dai limiti della traversa interna, ml 5.000 sulla stessa viabilità e direttrice di marcia.
d) il potenziamento degli impianti con ulteriori prodotti rispetto a quelli già autorizzati o con autorizzazioni self - service " pre - pagamento", è concesso soltanto previa rinuncia alla concessione di un impianto attivo e funzionante o con regolare autorizzazione alla sospensiva;
e) l’aggiunta della benzina senza piombo per gli impianti già autorizzati ad erogare benzina super o normale, è sempre consentita nei tempi previsti dalle normative delle leggi nazionali in vigore;
f) la estensione di altri prodotti del sistema di pagamento self - service " pre - pagamento", già autorizzata per uno o più prodotti erogati dall’impianto, è consentita dietro semplice comunicazione al Comune.
2. I trasferimenti degli impianti le cui istanze siano state presentate entro il 31 dicembre 1991, potranno essere autorizzati in deroga ai precedenti punti a), b), c) e d)."


Art.4
Impianti di carburanti per natanti da diporto
1. Dopo l’art. 9 della legge regionale n. 45 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis - Impianti di carburanti per natanti da diporto.
1. L’impianto di carburanti per natanti è costituito dal complesso commerciale unitario per la vendita di prodotti destinati al rifornimento e alla manutenzione dei natanti.
2. Il rilascio di autorizzazioni ad impianti per natanti è consentita solamente a soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.
3. I nuovi impianti da autorizzare devono essere ubicati in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.
4. L’impianto prima della messa in esercizio, deve essere sottoposto a collaudo da una apposita Commissione nominata dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione così composta:
- Dirigente UTIF competente per territorio o un suo delegato;
- Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o un suo delegato;
- un rappresentante dell’autorità marittima e demaniale;
- un rappresentante del Comune.
5. Nel caso di impianti esistenti ed operanti all’entrata in vigore della presente legge, destinati al rifornimento di carburanti oltre che ai natanti anche ad autovetture, si applica la disciplina dei distributori stradali prevista dalla legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 e successive modificazioni.
6. L’autorizzazione di cui al precedente secondo comma ha validità per un periodo non superiore ad anni 18 e può essere rinnovata; il rilascio dell’autorizzazione per nuovi impianti, il rinnovo delle autorizzazioni medesime, nonchè l’autorizzazione ad apportare modifiche o potenziamenti agli impianti, sono condizionati al preventivo parere, nell’ambito delle rispettive competenze, del Comando dei Vigili del Fuoco, dell’Utif e della competente autorità marittima".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Art.5
1. Nel terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, modificata dalla legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48, sono soppresse le parole "di Pretura".



Data a Cagliari, addì 14 agosto 1992.

Mereu