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Legge Regionale 31 gennaio 1994, n. 3

Bilancio di previsione per l'anno finanziario1994 e bilancio pluriennale per gli anni 1994-1995-1996.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO D PREVISIONE DELL'ENTRATA
Art.1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A)

Art.2
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
1. E’ approvato in lire 9.923.612.000.000 il totale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994

Art.4
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1994 appartenenti ai titoli I, II, III e IV, sono classificati secondo le seguenti sezioni:
01- Amministrazione generale
04 - Sicurezza pubblica
06 - Istruzione e cultura
07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
09 - Trasporti e comunicazioni
10 - Azioni ed interventi nel campo economico
11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
12 - Oneri non ripartibili
2. Gli stessi capitoli sono, altresì , classificati secondo le seguenti categorie:
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1) Servizi degli organi costituzionali della Regione
2) Personale in attività di servizio
3) Personale in quiescenza
4) Acquisto di beni e servizi
5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici
6) Trasferimenti correnti ad altri settori
7) Interessi
8) Partite che si compensano nell’entrata
9) Somme non attribuibili
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO
1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche a carico diretto della Regione
3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici
4) Trasferimenti in conti capitale ad altri settori
5) Partecipazioni azionarie e conferimenti
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive
7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive
8) Somme non attribuibili
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI
1) Mutui
2) Obbligazioni
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
1) Partite di giro


STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.5
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art.6
1. L’impegno degli stanziamenti iscritti ai capitoli 01060 e 01061 sono subordinati all’accertamento della relativa entrata di cui al capitolo 61303.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Art.7
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.8
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 in conformità allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.9
1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 500.000.000


Art.10
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 1, degli stati di previsione della spesa, nonché dei capitoli 08070/ 01 e 08070/ 02 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici.
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 500.000.000.
4. Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione ella spesa dell’Assessorato della agricoltura e riforma agro - pastorale, dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.


Art.11
1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell’Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1964, n. 33, si provvede con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

TATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.12
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

Art.13
1. L’impegno degli stanziamenti iscritti al capitolo 04018/ 01 ed al capitolo 04020/ 01 è subordinato all’accertamento delle rispettive entrate di cui ai capitoli 24113/ parte e 24112.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.14
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

Art.15
1. E’ autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell’Amministrazione regionale

Art.16
1. Nell’anno 1994 le spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate, su conforme deliberazione del Comitato stesso, a valere sul capitolo 05104.
2. Nello stesso anno è autorizzato il finanziamento delle spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.17
1. E’ approvato il bilancio di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 annesso alla presente legge (tabella n. 1), ai termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 10.550.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto (capp. 05036 e 05036/ 01).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.18
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

Art.19
. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 06110 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con l’accertamento effettuato in conto del capitolo 36119 dello stato di previsione dell’entrata, delle somme previste dal secondo dell’articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.20
. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

Art.21
1. Nello stanziamento di lire 8.740.000.000 di cui al capitolo 07011 è ricompresa la quota di lire 1.400.000.000, assegnata alla Regione in sostituzione della soppressa imposta di soggiorno, da attribuire alle aziende di soggiorno ed agli enti provinciali del turismo aventi titolo.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.22
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei lavori pubblici per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.23
1. Ai termini dell’articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1993 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1994.
2. A tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le conseguenti variazioni di bilancio.


Art.24
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d’entrata 36126, l’iscrizione al capitolo di spesa 08096 delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per interventi di edilizia agevolata.

STATO DI PREVISIONEDELL'ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA
Art.25
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Art.26
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

STATO DI PRECISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE SPETTACOLO, E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.27
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, sport e spettacolo, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (tabella N).

Art.28
1. Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1994 in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 11124/ 04 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all’ammontare delle quote dei mutui medesimi dei quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1994.

Art.29
1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/ 01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE E E DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.30
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.31
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115, ai vari capitoli esistenti ed a quello da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precedenti capitoli 12113 e 12115.


Art.32
1. Gli impegni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli sono subordinati all’accertamento delle corrispondenti entrate sui capitoli agli stessi indicati:
Capitolo 12032/ 03 Capitolo 23507
Capitolo 12032
Capitolo 12104
Capitolo 12105
Capitolo 12113
Capitolo 12133
Capitolo 12134
Capitolo 12160 Capitolo 23501
Capitolo 12162/ 02
Capitolo 12193/ 01
Capitolo 12194
Capitolo 12196
Capitolo 12198
Capitolo 12203
Capitolo 12205
Capitolo 24112/
Capitolo 24112/parte
Capitolo 12001/ 03
Capitolo 23501/parte
Capitolo 12102 Capitolo 51008


STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Art.33
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.34
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.35
1. E’ autorizzata l’applicazione al bilancio di previsione 1994 di una quota dell’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio finanziario 1993 per l’ammontare di lire 410.000.000.000.
2. La quota di cui al precedente comma è destinata alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 100.000.000.000 per spese relative a residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli dell’allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente legge:
b) quanto a lire 41.172.000.000 per spesa iscritte nel bilancio per l’anno finanziario 1994 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno (capitoli elencati nell’allegata tabella 2);
c) quanto a lire 268.828.000.000 per la copertura di spese finanziate da fondi propri non specificatamente individuate.


Art.36
1. Le articolazioni dei capitoli di spese effettuate, ai sensi del primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell’anno finanziario 1992, per l’utilizzazione degli stanziamenti, in conto competenza e in conto residui, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla base delle singole iniziative finanziarie restano valide anche nell’anno finanziario 1994.

Art.37
1. Per gli effetti di cui all’articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perenti agli effetti amministrativi, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.38
1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.39
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adotta su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1994, degli importi corrispondenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima, al 31 dicembre 1991.
2. Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori i quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano chiesto - à termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi, degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.40
1. L’Assessore della programmazione, bilanci, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione sella Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti à termini dell’articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme; si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno finanziario 1993 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
2. Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
3. Con la procedura di cui al comma 1 è autorizzata l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato.


Art.41
1. Con riferimento agli articoli 1 e 3, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, relativi al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle Unità sanitarie locali per gli anni 1990 e 1991, l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 1994 uno o più mutui per l’importo complessivo di lire 150.925.000.000, con le modalità e a condizioni non superiori a quelle previste dalla norme dello Stato e per le quote a proprio carico.
2. L’onere relativo alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali valutato in lire 31.508.000.000 per l’anno 1994, in lire 30.073.000.000 dall’anno 1995 all’anno 2009, grava sui capitolo 03148, 03148/ 01 e 30148/ 02 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/ 1996 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.42
1. Ai fini dell’applicazione di norme di leggi statali che prevedono la restituzione di quote di assegnazioni non utilizzate, si provvede mediante l’iscrizione delle somme necessarie al capitolo 03063 su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, secondo la procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art.43
1. A termini dell’articolo 5, terzo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è approvato il bilancio pluriennale della regione per il triennio 1994- 95- 96 nel testo allegato alla presente legge.


Art.44
1. E’ approvato il bilancio pluriennale dell’Azienda delle foreste demaniali della regione sarda per il triennio 1994- 95- 96 nel testo allegato alla presente legge (allegato n. 1).

Art.45
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 gennaio 1994
Cabras



Data a Cagliari, addì 31 gennaio 1994

Cabras