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Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 30

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64, concernente: "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Al Primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, la percentuale "50 per cento" è sostituita da "70 per cento".
2. Alla lettera f) del medesimo articolo, dopo le parole "delle associazioni" è aggiunta la frase "ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della legge 26 luglio 1978, n. 417, sostenute dai propri affiliati per la frequenza dei corsi musicali".


Art.2
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 64 del 1986, è inserito il seguente:
"Art. 2 bis - Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza
1. Alle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali previsti nel secondo comma dell' articolo 1, che ne facciano richiesta, è concesso - nei limiti dello stanziamento determinato con le leggi finanziarie annuali - un contributo per l'attività ordinaria non superiore al 70 per cento delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute. L'avvenuta spesa delle somme erogate a titolo di contributo dovrà essere rendicontata secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della presente legge".


Art.3
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 64 del 1986 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Modalità di utilizzazione dei contributi"
1. La concessione del contributo regionale obbliga il beneficiario a realizzare le iniziative proposte nella domanda sulla base di un programma di spesa il cui importo complessivo sia coperto finanziariamente per il 70 per cento dal contributo regionale e per il restante 30 per cento da risorse proprie.
2. In caso di inadempimento totale, ovvero di mancato rispetto dei termini, l'Assessore regionale competente, con proprio provvedimento, revoca la concessione del contributo assegnato.
3. Se l'inadempimento è invece parziale, l'Assessore riduce l'ammontare del contributo in proporzione al programma non svolto >>.


Art.4
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 475.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 975.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 475.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 975.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono apportate le seguenti modifiche:

In diminuzione
Cap. 11115
Contributo a favore del pubblico spettacolo (LR 21 giugno 1950, n. 17, art. 74, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 16, LR 26 gennaio 1989, n. 5 e art. 77, LR 30 maggio 1989, n. 18)
1994 lire - 475.000.000
1995 lire - 975.000.000
1996 lire - 975.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 11083, 11083/03 e 11083/05 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 475.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 975.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS

In aumento
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 11083, 11083/03 e 11083/05 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 475.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 975.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS

In aumento
Cap. 11083
Concessione di contributi a favore delle Associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda e di gruppi corali polifonici (art. 2, LR 18 novembre 1986, n. 64).
1994 lire 300.000.000
1995 lire 600.000.000
1996 lire 600.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 11083, 11083/03 e 11083/05 del bilancio della Regione per l' anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 475.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 975.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS

In aumento
OMISSIS
Cap. 11083/03
Contributi per lo studio e la preparazione musicale ai gruppi ed alle associazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (artº 8, LR 18 novembre 1986, n. 64)
1994 lire 150.000.000
1995 lire 350.000.000
1996 lire 350.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 11083, 11083/03 e 11083/05 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 475.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 975.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS

In aumento
OMISSIS
Cap. 11083/05 - NI 1.1.1.6.2.2.06.06 (05.04)
Contributi alle Associazioni di tutela e di rappresentanza dei gruppi musicali di cui all'articolo 2 bis della LR 18 novembre 1986, n. 64 (art. 2 della presente legge)
1994 lire 25.000.000
1995 lire 25.000.000
1996 lire 25.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 11083, 11083/03 e 11083/05 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 11083, 11083/03 e 11083/05 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 giugno 1994
Melis



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1994

Melis