Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 15 febbraio 1996, n. 12

Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelle
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Istituzione dell'Ufficio
1. Nell'ambito degli uffici della Presidenza della Giunta regionale è istituito un Ufficio di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles.
2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori dellaPresidenza della Giunta e degli Assessorati nonchè il funzionamento degli organi collegiali), volta a definire la collocazione dell'Ufficio istituito con la presente legge nell'ambito delle articolazioni organizzative degli uffici regionali.


Art.2
Funzioni dell'Ufficio
1. All'Ufficio di cui all'articolo 1 sono conferite le seguenti funzioni:
a) trasmettere tempestivamente agli organi della Regione informazioni su programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
b) fornire agli organi della Regione tempestive informazioni sugli atti in via di elaborazione a livello comunitario, allo scopo segnatamente di dotare della indispensabile documentazione la rappresentanza sarda in seno al Comitato delle Regioni, sulla base di quanto previsto nell'articolo 4 del DPR 11 marzo 1994;
c) consentire l'acquisizione di elementi di valutazione sui riflessi che le decisioni da concordare a livello comunitario sono suscettibili di esercitare sulla situazione economica e sociale dell'Isola, con riferimento anche all'articolo52, comma 1 dello Statuto speciale della Sardegna;
d) fornire agli organi della Regione informazioni sui principi ispiratori e le linee di tendenza delle politiche dell'Unione Europea, al fine segnatamente di accrescere il livello di conformità con l'ordinamento comunitario degli atti della Regione;
e) curare ogni utile collegamento con le istituzioni dell'Unione Europea in sede di approvazionee di attuazione dei programmi comunitari, nonchè con gli analoghi Uffici delle altre Regioni europee operanti a Bruxelles.


Art.3
Rapporti con gli organi della Regione
1. La Giunta provvederà ad impartire all'Ufficio di cui all'articolo 1 le direttive che si rendono necessarie a seguito dell'esercizio, da parte del Consiglio, delle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

Art.4
Organizzazione dell'Ufficio
1. Il contingente organico dell'Ufficio di cui all'articolo 1 è determinato, nei limiti della complessiva dotazione organica del personale dell'Amministrazioneregionale, con le procedure previste dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12 (Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
2. In sede di prima attuazione il contingente organico di cui al comma 1 è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente


Art.5
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 750.000.000 per l'anno 1995 e in lire 400.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per glianni 1996- 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
In aumento
02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALEE RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02053 -
Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale o comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale per missioni in territorio estero(RD 3 giugno 1926, n. 941, DL 21 agosto 1945, n.540, DLPR 7 maggio 1948, n. 860, art. 10, LR30 luglio 1970, n. 6, art. 6, LR 11 giugno 1974, n. 15, LR 17 agosto 1978, n. 51, LR 5 dicembre 1979, n.62, DPR 19 giugno 1979, n. 348, LR 19 novembre 1982, n. 42 e LR 8 maggio 1984, n. 18)
1996 lire 150.000.000
1997 lire 150.000.000
1998 lire 150.000.000
04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE EURBANISTICA
Cap. 04040 -
Spese per il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale
1996 lire 200.000.000
1997 lire 200.000.000
1998 lire 200.000.000
Cap. 04041 -
Spese per l'acquisto di immobili, mobili e suppellettili, di macchine per ufficio e di attrezzature e materiali speciali occorrenti per il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale
1996 lire 400.000.000
1997 lire 50.000.000
1998 lire 50.000.000
3. Alla relativa spesa si fa fronte quanto a lire 750.000.000 per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7(cap. 03016) e quanto a lire 400.000.000 per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio
4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/ 1998 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 febbraio 1996

Palomba