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Legge Regionale 26 marzo 1996, n. 16

Modifica della disciplina relativa all'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Istituzione dell'Ufficio
1. In deroga all'articolo 2, comma 3, del capitolato speciale per l'ordinamento del Servizio di Tesoreria allegato alla legge regionale 7 luglio 1975,n. 27, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con enti creditizi attualmente gestori del servizio, un atto di proroga della vigente convenzione con scadenza alla data del 31 dicembre 1996 ed alle medesime vigenti condizioni.
2. Le competenze attribuite dall'articolo 3 del capitolato speciale richiamato al precedente comma sono ascritte all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. L'articolo 16 del capitolato speciale è abrogato.
4. Alla stipula dell'atto convenzionale di proroga di cui al precedente comma 1 nonché all'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo successivo provvede, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale di concerto con l'Assessore competente a termini del comma 2 del presente articolo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 marzo 1996

Palomba