Legge Regionale 4 aprile 1996, n. 17
Differimento della scadenza delle commissioni per l'artigianato.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
"2 bis. Le commissioni provinciali per l'artigianato, in deroga al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41, e la commissione regionale prevista dall'articolo 12 della medesima legge scadono il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del prossimo Consiglio Regionale".
2. Sono fatti salvi gli atti adottati dalla commissione regionale e dalle commissioni provinciali per l'artigianato successivamente al 31ottobre 1995.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 4 aprile 1996
Palomba