Legge Regionale 19 giugno 1996, n. 23
Repressione dell'abusivismo nell'artigianato
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Finalità
2. A tal fine, è fatto divieto:
a) di esercitare, dietro compenso, attività artigianali riconducibili comunque alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi in mancanza dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalla Legge 8 agosto 1985, n.443, e senza avere adempiuto a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.
b) di uso illecito di riferimenti all'artigianato per quanto concerne la ditta, l'insegna, il marchio, il prodotto e l'origine.
Art.2
Accertamenti
2. Ove siano rilevate infrazioni alle norme vigenti, le Commissioni provinciali, salvo che il fatto non costituisca reato, trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato gli atti relativi con la proposta, non vincolante,di sanzione da adottare.
3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, al fine di tutelare l'attività artigiana, sollecitano i singoli operatori, le associazioni e le strutture operanti nel settore affinché segnalino l'esercizio abusivo di attività artigiane.
Art.3
Compiti della Regione
a) riceve ed esamina gli atti relativi ai casi di abusivismo pervenuti à termini dell'articolo 2;
b) procede alla contestazione dell'addebito all'interessato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo a far pervenire una memoria difensiva entro i 30 giorni successivi all'atto del ricevimento;
c) se, sulla base dei documenti ricevuti, della memoria difensiva e del parere della Commissione provinciale per l'artigianato, ritiene fondato l'accertamento procede alla irrogazione della relativa sanzione mediante decreto dell'Assessore competente da pubblicarsi sul BURAS.
2. Il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione è comunicato all'interessato nonché alla Commissione provinciale per l'artigianato.
3. Se l'infrazione è rilevata a carico di soggetti dipendenti da Amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia del provvedimento sanzionatorio è inoltre inviata all'Amministrazione pubblica di appartenenza.
Art.4
Sanzioni
a) da lire 4 milioni a lire 12 milioni per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2,
lett. a).
b) da lire 3 milioni a lire 10 milioni per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2,
lett b).
2. In caso di recidiva, la sanzione è incrementata fino alla metà rispetto all'ultima irrogata e comunque entro il limite di cui all'articolo 10 della Legge n. 689 del 1981.
Art.5
Adeguamento dell'organizzazione dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Art.6
Abrogazioni
Art.7
Norma finanziaria
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 19 giugno 1996
Palomba