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Legge Regionale 28 giugno 1996, n. 24

Assegnazione dei fondi per lavori socialmente utili alla gestione della contabilità speciale denominata " Fondo sociale della Regione sarda", di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Le risorse di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32, e loro successive modificazioni e integrazioni, iscritte in conto del cap. 10136/ 01 del bilancio della Regione per gli anni 1995 e successivi e destinate al Fondo per l' attivazione dei lavori socialmente utili, sono versate alla contabilità speciale denominata " Fondo Sociale della Regione Sarda", di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2
1. Per quanto disposto dall' art. 1, la denominazione del capitolo 10136/ 01 del bilancio della Regione, tabella M, stato di previsione della spesa dell' Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è così modificata: " Somma da versare al Fondo socialedella Regione sarda di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, per l'attivazione dei lavori socialmente utili di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995,n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n.32 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3
1. In favore dei lavoratori utilizzati nei progetti per lavori socialmente utili approvati ai sensi del decreto legge 2 aprile 1996, n. 180, e successive modificazioni, reiterazioni o conversioni, il sussidio regionale integrativo di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, è erogato, in riferimento alle assenze giustificate per malattia, infortunio, maternità e riposi commisurati e sostitutivi dei giorni di ferie, secondo la normativa applicata dall' INPS per il sussidio statale di cui al succitato decreto legge n. 180 del 1996.

Art.4
L' articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n. 32, è abrogato.

Art.5
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 giugno 1996

Palomba