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Legge Regionale 19 gennaio 1998, n. 5

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35)
Art.1
1. Al comma 1 dell'articolo 3 la parola "quinquennale" è sostituita con la parola "pluriennale".
2. Al primo capoverso del comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole "di cui al" la parola "primo" viene sostituita con la parola "precedente" e la frase "devono ...." sino a "... 426" è soppressa.


Art.2
1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "articolato in" è introdotta la parola "eventualmente".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 le parole "della presente legge" vengono sostituite dalle parole "del Piano regionale".


Art.3
1. Al comma 2 dell'articolo 7 dopo la lettera h) viene aggiunta la seguente lettera:
"h bis) un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori più rappresentative".
2. Al comma 4 dell'articolo 7 dopo le parole "Giunta regionale" sono soppresse le parole "entro 60 giorni dalla sua prima costituzione".
3. Al comma 6 dell'articolo 7 dopo le parole "maggioranza dei componenti" è aggiunta la seguente frase "in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione è sufficiente un terzo dei suoi componenti".
4. Al comma 8 dell'articolo 7 dopo la parola "provvede" è aggiunta la parola "comunque" e dopo le parole "nomina dei componenti" è soppressa la parola "non".


Art.4
1. Al comma 1 dell'articolo 8 vengono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d bis) esprime proposte in merito all'articolo 62 punto 3;
d ter) esprime pareri relativamente al Piano regionale di cui all'articolo 5, comma 1;
d quater) esprime pareri relativamente alle autorizzazioni sulla creazione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 33, comma 4;
d quinquies) esprime pareri su ogni altra problematica inerente il comparto se richiesto dal Presidente o da almeno cinque componenti".


Art.5
1. Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole "comunali e intercomunali" sono aggiunte le seguenti "ovvero dei criteri provvisori".

Art.6
1. Al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole "o di ampliamento" sono aggiunte le seguenti parole "di qualunque entità".
2. Al comma 3 dell'articolo 19 è aggiunta, in fine, la seguente frase: "I nulla osta concessi si considerano decaduti se entro un anno dal loro rilascio non vengono attivati, salvo proroghe motivate concesse dall'Assessore regionale competente qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al soggetto interessato.".


Art.7
1. Al comma 6 dell'articolo 20 è aggiunta, in fine, la seguente frase: "Il libro dei soci deve essere depositato presso il Comune competente entro il 31 gennaio di ciascun anno.".

Art.8
1. Al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole "specifiche autorizzazioni" la parola "non" è soppressa.
2. Il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione non può derogare alle norme in materia di P.S., igiene e sanità, sicurezza e alla normativa antincendio".
3. Al comma 3 dell'articolo 26 dopo le parole "può essere concessa" la parola "solo" è soppressa.
4. Al comma 5 dell'articolo 26 dopo le parole "al punto" sono aggiunte le parole "a) e".
5. Al comma 6 dell'articolo 26 dopo la parola "servizi" è aggiunta la frase "ed orari praticati" e dopo "vendita" sono aggiunte le parole "e/o di somministrazione".


Art.9
1. Al comma 3 dell'articolo 33 le parole "a prevalente partecipazione pubblica" sono soppresse.

Art.10
1. L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35 - Gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari
1. Lo svolgimento dell'attività di gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari è disciplinata da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale.
2. I rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico, l'assegnazione degli spazi di vendita e dei magazzini spetterà all'ente di gestione sulla base dei criteri previsti dal regolamento del mercato.
3. Con il provvedimento istitutivo sono determinate le zone finitime al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato.".


Art.11
1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 36 viene aggiunta all'inizio la seguente frase: "Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico".

Art.12
1. Al comma 2 dell'articolo 39 le parole "a livello regionale" ed "a livello provinciale e/o intermedio" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 39 le parole "a livello regionale ed a 50 milioni di lire a livello provinciale e/o intermedio" sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 sono aggiunti i seguenti :
"3 bis. Ai consorzi costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese commerciali e del comparto del turismo sono concessi, al fine di rivitalizzare i centri urbani, contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate e verde.
3 ter. Agli stessi consorzi sono estesi i benefici di cui al precedente comma 2 anche per i servizi di vigilanza e assistenza baby-parking, ricovero e sosta di animali domestici, azioni promozionali, pubblicitarie, comunque atte alla predisposizione di una migliore accoglienza per l'utenza.
3 quater. Per le infrastrutture di utilità comune l'erogazione avverrà per il 50% all'approvazione del progetto da parte del Comune e per il residuo 50% ad opere ultimate.".


Art.13
1. Il comma 7 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
"7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 41 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera registrate nell'ultimo triennio.".


Art.14
1. Il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:
"6. Le aree in cui si svolgono fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze registrate nell'ultimo triennio, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 42, commi 3 e 4".
2. Il comma 7 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:
"7. Il trasferimento della gestione o della titolarità di una azienda per l'esercizio della vendita ambulante per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione e delle relative concessioni di posteggio, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.".


Art.15
1. Il comma 4 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"4. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Sindaco del Comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione.".


Art.16
1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 49, dopo la frase "piccole e medie imprese esercenti il commercio" è inserita la frase "e servizi ausiliari del commercio e del turismo".

Art.17
1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 52, così come modificato dalla legge regionale 2 febbraio 1996, n, 5, dopo la frase "per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi" è inserita la frase "e per i servizi ausiliari del commercio e del turismo".
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 54, così come modificato dalla legge regionale 2 febbraio 1996, n. 5, è sostituita dalla seguente:
"c) per le cooperative di consumo: 60 per cento entro i limiti di lire 1.500.000.000".


Art.18
1. Il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:
"1. Le vendite straordinarie e di liquidazione sono regolate, sul territorio della Sardegna, dalla Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, integrata dalle presenti norme.".


Art.19
1. Il comma 1 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:
"1. Le vendite proposte in conseguenza della circostanza individuata dall'articolo 2, punto 4, della Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, non possono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti il periodo dei saldi ed i lavori di trasformazione o rinnovo dei locali devono comportare la chiusura dell'esercizio per almeno 20 giorni lavorativi.".


Art.20
1. Al comma 1 dell'articolo 65 il numero "5" è sostituito col numero "3".
2. Il comma 2 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:
"2. Le vendite di cui al comma 1 del presente articolo devono avere una durata massima di tre settimane e, relativamente ai prodotti compresi nella tabella IX e XIV - articoli sportivi ed accessori per l'abbigliamento - non potranno svolgersi nei 60 giorni antecedenti i periodi stabiliti per l'effettuazione delle vendite di fine stagione compresi fra il 1° febbraio - 15 marzo e tra il 1° agosto - 15 settembre.".


Titolo II
(Abrogazioni alla L.R. n. 35 del 1991 e norme finali)
Art.21
1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 6 sono abrogati il secondo ed il terzo periodo dalle parole "per gli esercizi" sino alle parole "nuova urbanizzazione".

Art.22
1. L'articolo 14 è abrogato.

Art.23
1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo coordinato della legge regionale n. 35 del 1991 con le modifiche introdotte dalla presente legge.

Art.24
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 sono valutati in annue lire 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fanno carico in conto del sottocitato capitolo 07057 del bilancio 1997-1999 e dei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
07- TURISMO - ARTIGIANATO E COMMERCIO
In diminuzione
Cap. 07055 -
Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, e L.R. 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 37, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, L.R. 14 settembre 1993, n. 42, artt. 4, comma 3 e 26, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, commi 1 e 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3, comma 1, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire -----------------
1988 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
In aumento
Cap. 07053 -
Contributi per agevolare la costituzione per il funzionamento di gruppi di acquisto e unioni volontarie (art. 39, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35); contributi nelle spese per studi e ricerche necessarie alla predisposizione di progetti speciali (art. 40, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35); contributi per studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali (art. 61, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35)
1997 lire -----------------
1988 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
3. Agli oneri per gli anni successivi al 1999 si provvede con la legge di bilancio.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 gennaio 1998

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