Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 4
Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Titolo I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.1
Istituzione e finalità dei Parco
2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.
Art.2
Delimitazione del Parco
2. Nella delimitazione provvisoria del territorio del Parco non sono comprese le borgate, le aree appoderate o comunque utilizzate per usi agricoli.
3. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche degli ecosistemi la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del Piano del Parco di cui al successivo articolo 13.
4. La perimetrazione indicata nella cartina di cui all'Allegato B costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel Parco a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.
Titolo II
(ORGANIZZAZIONE DEL PARCO)
Art.3
Gestione del Parco
2. Sono organi dell'ente di gestione:
a) l'Assemblea individuata nel Consiglio comunale in carica;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
Art.4
Statuto
2. Lo statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell'ente di gestione, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.
3. Allo scopo di avviare la costituzione dell'ente di gestione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, invia al Comune di Alghero uno schema di statuto, approvato dalla Giunta Regionale.
4. Qualora lo statuto non venga deliberato dal Comune di Alghero entro sei mesi dall'invio dello schema, è applicabile la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.
Art.5
Assemblea del Parco e Consiglio direttivo
2. In particolare l'Assemblea:
a) predispone il Piano del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
b) approva il regolamento del Parco;
c) approva il programma pluriennale di gestione;
d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
g) elegge tra i suoi componenti il Presidente del Parco;
h) nomina il direttore del Parco;
i) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'Assemblea, esercita i poteri conferitigli dallo statuto e delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione dell'ente in giudizio.
Art.6
Presidente del Parco
Art.7
Direttore del Parco
2. Può essere nominato direttore anche un dipendente del Comune di Alghero o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso l'ente di gestione.
3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.
4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali e locali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.
5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al direttore compete:
a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.
6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi dell'ente di gestione che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.
Art.8
Durata degli organi. Incompatibilità
Art.9
Comitato scientifico e consulta
2. Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi dell'ente di gestione. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.
3. Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell'ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art.10
Servizi e personale del Parco
2. L'articolazione della struttura tecnico - amministrativa è stabilita dall'Assemblea.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico, del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del Parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.
4. E' istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.
Art.11
Sede del Parco
Titolo III
(PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PARCO)
Art.12
Attuazione delle finalità del Parco
Art.13
Piano del Parco: finalità e contenuti
2. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco;
f) gli indirizzi. e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;
g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
h) l'esercizio della caccia nelle sole aree di cui alla lettera e) del comma 3, nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti del comune dell'area del Parco e dell'area contigua.
3. Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:
a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione;
b) habitat, siti e zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
c) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia;
d) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, l'agricoltura e l'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema;
e) aree contigue, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area naturale protetta. Tali aree sono individuate dalla Regione, d'intesa con l'organismo di gestione, anche prima dell'approvazione del piano del Parco.-
4. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.
Art.14
Piano del Parco: procedure
2. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente di gestione trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.
5. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato nel BURAS.
6. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione dell'ente di gestione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dell'ente di gestione, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.
7. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.
Art.15
Piano del Parco: efficacia giuridica
Decorso tale termine il Piano del Parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.
2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art.16
Regolamento del Parco
a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nell'ecosistema;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno dei pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;
d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali e industriali di trasformazione dei prodotti locali;
f) l'uso ed il regime delle acque;
g) la gestione della fauna e della vegetazione;
h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nulla - osta.
2. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti di cussorgia.
3. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.
Art.17
Programma pluriennale di sviluppo del Parco
2. A tal fine l'ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'ente di gestione identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.
4. Il Piano pluriennale, adottato dall'ente di gestione, tenuto conto del parere i locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.
Art.18
Accordi di programma
Art.19
Azienda Foreste Demaniali
Art.20
Coordinamento degli interventi
Art.21
Nullaosta
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta dell'ente di gestione è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora l'ente di gestione non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto le disposizioni del Piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione dì impatto ambientale ove prevista dal regolamento.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente di gestione o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente di gestione entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art.22
Poteri di autotutela dell'ente di gestione
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'ente di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla .riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.
Art.23
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio, del Parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.
Titolo IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO)
Art.24
Beni immobili
2. 1 beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.
Art.25
Entrate del Parco
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente di gestione con un contributo annuale.
3. Le entrate del Parco sono altresì costituite, da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni.
4. L'ente di gestione ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
Titolo V
(NORME DI TUTELA E SANZIONI)
Art.26
Divieti
2. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dalla lettera h) del comma 2,dell'articolo 13;
b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività. Agro - silvo - pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
d) le attività estrattive;
e) l'apertura di discariche;
f) l'asportazione della sabbia;
g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
h) il porto di armi da caccia;
i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati.
3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.
Art.27
Sorveglianza
a) dal personale dell'ente di gestione appositamente incaricato;
b) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
c) dal Corpo di polizia municipale del Comune nei , limiti della sua competenza;
d) dalle altre forze di polizia.
2. Il personale dell'ente di gestione incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di gestione.
3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con l'ente di gestione. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.
Art.28
Sanzioni
2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.
Titolo VI
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)
Art.29
Misure provvisorie di salvaguardia
Art.30
Norma finanziaria
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancìo della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001, sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove- disposizione legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. il, art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e artt. 36 e 41, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 1.000.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A) allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
Cap. 03147 -
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)
1999 lire 1.000.000.000
In aumento
05 - AMBIENTE
Cap. 05021 (N.I) (2.1.1.5.8.2.08.29) (08.02)
Contributo all'ente di gestione del Parco regionale naturale "Porto Conte" (art. 25 della presente legge)
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 1.000.000.000
Art.31
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1999
Palomba