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Legge Regionale 23 aprile 1999, n. 12

Norme disciplinanti il trasferimento al Comune di Porto Torres del complesso immobiliare ivi realizzato ai sensi della Legge 11 giugno 1962, n. 588, la regolarizzazione del titolo di possesso dell'immobile e la cessione in proprietà agli aventi titolo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina, ad integrazione della legge regionale 5 dicembre 1995 n. 35, concernente: "Alienazione dei beni patrimoniali", il trasferimento in proprietà al Comune di PortoTorres del complesso immobiliare regionale ivi realizzato dalla Regione con finanziamenti provenienti dalla Legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente il "Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna", primo programma operativo, settore di intervento "Infrastrutture e habitat ", punti 2.12 e 2.13.
2. La presente legge disciplina inoltre la regolarizzazione del titolo, di possesso dei singoli appartamenti da parte degli attuali possessori e detta norme per la loro successiva vendita ovvero per la regolarizzazione del rapporto locativo ai soggetti individuati come aventi titolo.
3. Tale trasferimento è finalizzato al reperimento di adeguate risorse per il risanamento e il recupero del complesso immobiliare e del quartiere nel quale è inserito, nonché per il risanamento e completamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dell'intero territorio comunale.


Art.2
Trasferimento al comune
l. La Regione trasferisce a titolo gratuito a favore del Comune di PortoTorres la proprietà del complesso immobiliare regionale ivi realizzato con i fondi provenienti dalla Legge n. 588 del 1962. Il comune diventa, a tutti gli effetti, proprietario dell'immobile al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art.3
Adempimenti del comune
l. Il Comune di PortoTorres entro tre mesi provvede, con delibera di Giunta, a:
a) individuare esattamente sia i singoli appartamenti, sia il complesso immobiliare trasferiti in proprietà, con l'indicazione dei relativi dati catastali, qualora disponibili;
b) comunicare ai detentori dei singoli appartamenti del complesso immobiliare l'ammontare della somma, cosi come determinata dalla presente legge, da versare alla tesoreria comunale a titolo di sanatoria per il mancato versamento del canone di locazione;
c) dettare l'iter procedurale per la successiva alienazione, a favore dei detentori aventi titolo che abbiano versato la somma a titolo di sanatoria, dell'immobile occupato ovvero a comunicare ai detentori che secondo le limitazioni stabilite dalla presente legge non possono acquistare l'immobile, il canone di locazione che dovrà essere mensilmente versato, calcolato secondo le vigenti disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
d) elaborare un piano triennale dì reinvestimento delle somme cosi riscosse, finalizzato al risanamento, al ripristino del complesso immobiliare, degli alloggi e aree di edilizia residenziale pubblica dislocate nel territorio comunale e al reperimento di nuove aree per l'edificazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Qualora non siano disponibili i dati catastali richiesti dalla lettera a) del precedente comma, il Comune di PortoTorres promuove la procedura di accatastamento di tali immobili.


Art.4
Aventi titolo
l. Sono legittimati all'acquisto degli alloggi coloro che:
a) detengono continuativamente l'immobile da almeno un anno, decorrente dalla data di pubblicazione della presente legge, e i loro familiari conviventi;
b) abbiano conseguito la detenzione dell'immobile senza aver commesso illecito civile o penale;
c) siano titolari di un reddito familiare complessivo non superiore al triplo previsto dalle vigenti norme per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
d) assegnatari e/o loro familiari conviventi, siano residenti nel Comune di Porto Torres.
2. I detentori degli alloggi che non versano alla tesoreria comunale la somma stabilita a titolo di sanatoria, secondo l'ammontare, le modalità e i termini stabiliti perdono la legittimazione all'acquisto.
3. In caso di acquisto dell'alloggio da parte dei familiari conviventi è comunque fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.


Art.5
Somma da corrispondere a titolo di sanatoria
l. I soggetti aventi titolo versano presso la tesoreria comunale, a titolo di sanatoria del mancato pagamento del canone di locazione degli immobili, una somma pari alla vigente rendita catastale dell'alloggio detenuto. Nel caso di mancanza di rendita catastale, si applica, per analogia, la rendita di un immobile simile situato nel medesimo quartiere.
2. Tale somma è ridotta di un terzo qualora ricorrano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
a) quando l'alloggio occupato risulti essere prima abitazione e il detentore e, i suoi conviventi non abbiano altro alloggio adeguato nel territorio regionale;
b) quando il soggetto detentore è titolare di un reddito imponibile del nucleo familiare non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.
3. I soggetti aventi titolo, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, dichiarano, per iscritto in carta libera, se intendono avvalersi della facoltà loro riconosciuta. In caso affermativo allegano copia dei versamento, a favore del Comune di PortoTorres, della somma dovuta a titolo di sanatoria.
4. La giunta comunale può stabilire il pagamento rateale della somma dovuta a sanatoria, suddividendo la cifra complessiva in un massimo di quattro ratei.
5. In caso di mancato versamento della somma dovuta a titolo di sanatoria, il sindaco emette una diffida ad adempiere, fissando un termine perentorio trascorso il quale il soggetto detentore perde, automaticamente, la legittimazione di avente titolo ed è obbligato a lasciare libero l'alloggio. Il sindaco dichiara la revoca della legittimazione.


Art.6
Ulteriori adempimenti procedurali
l. Il comune, entro trenta giorni dall'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di sanatoria, comunica agli aventi titolo la messa in vendita degli alloggi occupati.
2. Per la determinazione del prezzo di tali alloggi di edilizia economica e popolare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della Legge 27 luglio 1978, n., 392.
3. Il pagamento di tali alloggi avviene con le seguenti modalità: pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
4. Sono a carico degli aventi titolo le spese notarili e di registrazione degli atti.
5. In alternativa all'acquisto possono optare per il pagamento del canone di locazione, calcolato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica:
a) coloro che versino nelle situazioni di cui all'articolo 5, comma 2 della presente legge;
b) gli aventi titolo ultrasessantenni;
c) gli aventi titolo nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione



Data a Cagliari, addì 23 aprile 1999

Palomba