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Legge Regionale 14 giugno 2000, n. 6

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Capo I
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1998, N. 31)
Art.1
Dotazioni organiche
l. Nell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 31 del 1998 la parola "individuazione" è sostituita dalla parola "quantificazione".
2. Nell'articolo 5, comma 2, lettera d), nella rubrica e nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 della medesima legge regionale le parole "gestione provvisoria" sono sostituite dalle parole "variazione provvisoria".


Art.2
Competenze dei dirigenti
1. Nell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998 dopo "comma 3" sono inserite le parole: ", ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative,".
2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della medesima legge regionale è sostituita dalla seguente:
"b) e parole "nonché i relativi interventi" nella lettera i) e la lettera t) del comma 1 dell'articolo 4; ".
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della medesima legge regionale è abrogata.
4. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 della medesima legge regionale sono sostituite dalle seguenti:
"d) propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
e) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; ".
5. All'articolo 25, comma 1, della medesima legge regionale sono aggiunte le seguenti lettere:
e1) richiede i pareri alle strutture interne al ramo di amministrazione di appartenenza;
e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni attribuite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'autorità competente a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica.".
6. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali), è aggiunta la seguente lettera:
"f1) propone la resistenza alle liti.".


Art.3
Trasferimento a diversa funzione dirigenziale
l. All'inizio del comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inserite le parole: "Nel caso in cui sussistano motivate ragioni, attinenti esclusivamente ad esigenze di ottimale utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione a misure di riorganizzazione degli uffici la cui attuazione non possa essere differita fino alla ordinaria scadenza degli incarichi dirigenziali,".

Art.4
Comandi di personale
l. Nel comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "Ai comandi in atto", sono inserite le parole: ", che non sono computati nella determinazione dei limiti numerici stabiliti dal presente articolo,".

Art.5
Distacchi in attuazione di accordi fra Regioni
l. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte al termine le parole: "o per effetto di accordi fra Regioni".

Art.6
Modalità di accesso
l. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "si applica l'articolo 12, comma 4, della Legge 1° dicembre 1997, n. 468. E' in facoltà dell'Amministrazione e degli enti, per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalità, deliberare motivatamente il ricorso al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l'accesso al concorso a coloro che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; tra tali requisiti devono essere prese in specifica considerazione le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'Amministrazione o gli enti regionali, anche in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi, o anche di soci nel caso di società cooperative.".
2. All'inizio del comma 4 del medesimo articolo sono inserite le parole: "Nel rispetto del principio di contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, ".


Art.7
Precedenze nei concorsi
l. Nel comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 fra il primo e il secondo periodo è inserito il seguente: "Si applica l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".

Art.8
Mobilità dei dipendenti neo-assunti
l. Nell'articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 31 del 1998 sono abrogate le parole ", comandati o distaccati".

Art.9
Prima definizione degli uffici e attribuzione delle funzioni di direzione negli enti
l. Nell'articolo 71, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte al termine le parole: ", nonché per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a m) dell'articolo 69, comma l".
2. Dopo il comma 9 del medesimo articolo 71 è inserito il seguente comma:
"9 bis. Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda Foreste Demaniali, secondo quanto previsto dall'articolo 16. Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 73 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Gli enti applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.".


Art.10
Esercizio delle funzioni di direzione
l. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"2 bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione, esse sono comunque esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione e degli enti ai sensi del previgente ordinamento.".


Art.11
Incarichi di direzione nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
l. Dopo il comma 4 dell'articolo 73 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente:
"4 ter. In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo.".


Art.12
Dotazioni organiche degli enti regionali
l. Al comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte in fine le parole: "se la modifica comporta un aumento della spesa complessiva per il personale.".

Art.13
Prima costituzione della dirigenza
l. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "nella fascia apicale dello stesso ruolo" sono aggiunte le parole ", ovvero nella posizione corrispondente a quella apicale del ruolo speciale di cui all'articolo 106 della legge regionale n. 51 del 1978, ".
2. Nella medesima lettera a) le parole "purché con decorrenza non posteriore a tale data, ai sensi del preesistente ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "purché al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale;".
3. Nel comma 3 del medesimo articolo sono aggiunte in fine le parole "e le funzioni di segretario effettivo dei comitati circoscrizioni di controllo esercitate di fatto con incarico del coordinatore o con decreto del Presidente del Giunta regionale ".
4. Nel medesimo articolo dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13 bis. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle dotazioni organiche degli enti, per motivi diversi dal loro ampliamento, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi di cui al comma 11, si provvede prioritariamente attingendo alle graduatoria degli idonei dei citati concorsi.".


Art.14
Abrogazione di norme
l. All'articolo 80, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte le parole ", come modificato dall'articolo 6 del legge regionale 14 novembre 1988, n. 42;".
2. Nel medesimo articolo dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenuti nell'ordinamento del personale regionale, devono intendersi riferiti al testo vigente del medesimo decreto.".


Art.15
Dotazione organica provvisoria della dirigenza dell'Amministrazione regionale
1. Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 31 del 1998 la dotazione organica della qualifica dirigenziale è rideterminata in 250 unità.

Art.16
Uffici ausiliari degli organi di direzione politica
l. Il Presidente della Giunta e gli Assessori, per l'esercizio delle competenze loro attribuite, possono avvalersi di dirigenti in posizione di staff ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art.17
Istituzione di stazioni forestali
l. Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.

Art.18
Personale comandato dagli enti locali
l. Il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998 prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, esclusi gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori, è inquadrato a domanda nel ruolo della medesima Amministrazione.
2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.
4. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo d assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando.
6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato a sensi del presente articolo.


Art.19
Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione
l. L'iscrizione a domanda del personale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, ancorché già collocato in quiescenza e iscritto al fondo istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione del personale medesimo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.
2. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalità vigenti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.


Art.20
Personale dei Consorzi per la frutticoltura
l. Nelle more della riforma degli enti, al personale non di ruolo del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari si applicano il contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli e gli eventuali contratti integrativi regionali e aziendali.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sui bilanci dei consorzi.


Art.21
Lavori socialmente utili
l. Ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti strumentali si applicano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia analogamente a quanto previsto per i lavoratori impiegati negli enti locali.

Art.22
Norma finanziaria
l. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 293.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 380.000.000 per gli anni successivi.
2. Il bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002 deve tener conto delle seguenti variazioni:
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n.57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985 n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)
2000 lire 188.000.000

2001 lire 251.000.000

2002 lire 251.000.000

Cap. 02017 - Fondo per il finanziamento dei premi di produttività e di altri compensi incentivanti la produttività, per la promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché per favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi (punto 4.2 delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al D.P.G. 5 dicembre 1986, n. l93, art. 96, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art 12, L.R. 30 marzo 1994, n. 13) (spesa obbligatoria)
2000 lire 7.000.000

2001 lire 9.000.000

2002 lire 9.000.000

Cap. 02019 -Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 6, artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, L. R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)
2000 lire 30.000.000

2001 lire 30.000.000

2002 lire 30.000.000

Cap. 02022 - Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)
2000 lire 47.000.000

2001 lire 63.000.000

2002 lire 63.000.000

Cap. 02023 - Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)
2000 lire 20.000.000

2001 lire 27.000.000

2002 lire 27.000.000

3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare attuazione alla presente legge, provvede con proprio decreto ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002, attingendo, ai fini della copertura finanziaria, dalla apposita riserva costituita nel fondo nuovi oneri legislativi, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 giugno 2000

Floris