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Legge Regionale 18 luglio 2000, n. 13

Differimento della soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. E' differita al 1° gennaio 2001 la soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda, disposta dall'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda nel periodo intercorrente fra il 31 marzo 2000 e la data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti egualmente salvi i provvedimenti adottati nel medesimo periodo dall'Assessorato della difesa dell'ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale.


Art.2
1. All'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "dal 31 marzo 2000", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001";
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"4. E' altresì trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio, nei dodici mesi precedenti, presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.
5. Il restante personale in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e a turno, regolato dai contratti collettivi del settore forestale è trasferito anch'esso dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente e conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.
6. La dotazione organica del personale dell'Ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 4 e 5, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei dodici mesi precedenti il dicembre 2000, soggetto all'avviamento a' termini dell'articolo 5, comma 1, numero 4, del decreto legge 3 febbraio 1970, convertito in Legge 11 marzo 1970, n. 83, ferma restando la stessa durata dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della medesima disposizione.".


Art.3
1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1999 le parole "31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001".

Art.4
1. L'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 -
1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati lire 137.500.000.000 per l'anno 2000, in lire 35.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 61.000.000.000 per l'anno 2002 e successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
02 - AFFARI GENERALI Cap. 02159
Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché per pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)
2002 Lire 800.000.000
Cap. 02159/01
Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 9 giugno 1994, n. 29 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
2002 lire 300.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, artt. 33 e 34 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5)
2001 lire 23.950.000.000

2002 lire 7.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8) della tabella B, allegata alla legge finanziaria

04 - ENTI LOCALI Cap. 04001
Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (artt. 48 e 49, L.R., 13 dicembre 1994, n. 38, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 e art. 11, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
2002 lire 600.000.000

Cap. 04011
Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d'equipaggiamento e premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali (artt. 28, comma 1, punto 2), e 29, L.R. 15 luglio 1988, n. 25)
2002 Lire 4.000.000.000

Cap. 04023
Spese per fitti di locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni immobili e mobili; spese per i locali della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite della Corte dei Conti (art. 10, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 240)
(spesa obbligatoria)
2002 lire 3.000.000.000

Cap. 04025
Spese per la pulizia e il riscaldamento di locali per l'esercizio di impianti idrici, elettrici e per il gas
2002 lire 2.000.000.000

Cap. 04026
Spese per l'esercizio di impianti telefonici
2002 lire 1.000.000.000

Cap. 04159/01
Contributi ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali per la formazione di piani di assetto organizzativo dei litorali (artt. 16, 17 e 41 e titolo IV, L.R. 22 dicembre 1989 n. 45 e art. 2, L.R. 8 luglio 1993, n. 28)
2002 lire 1.000.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05036/02
Il Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna, quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24)
2000 lire 127.500.000.000

Cap. 05036/03
Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (L.R. 9 giugno 1998 n. 24)
2000 lire 10.000.000.000

09 - INDUSTRIA
Cap. 09037
Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4 e 5, L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37, art. 13, comma 1, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 e art. 11, lett. a), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36)
2002 lire 10.000.000.000


12 - SANITÀ
Cap. 12133/02
Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente
2001 lire 11.050.000.000

2002 lire 31.300.000.000


In aumento

05 - DIFESA DELL'AMBIENTE
Cap. 05017
Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per l'attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Legge 18 gennaio 1952, n. 32, L.R. 21 agosto 1980, n. 26, L.R. 13 giugno 1989, n. 40 e art. 29, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37)
2000 lire 132.500.000.000

Cap 05036/01
Contributo annuo all'Azienda foreste demaniali della Sardegna - quota per investimenti (art. 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5)
2000 lire 5.000.000.000

Cap. 05036/02
Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24)
2001 lire 35.000.000.000

2002 lire 57.000.000.000

Cap. 05036
Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (L.R. 9 giugno 1999 n. 24)
2002 lire 4.000.000.000"



Art.5
1. All'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 le parole "31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3 bis. I lavori forestali, i cui programmi e relative perizie siano stati approvati dall'Assessorato della difesa dell'ambiente sia sul piano tecnico che economico e che debbano concludersi nel corso dell'anno 2001, sono gestiti fino all'esaurimento dall'Ente, che si avvale di funzionari delegati. A tal fine, i fondi destinati al suddetto scopo, allocati nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono trasferiti, con apposito atto amministrativo dell'organo competente, in appositi capitoli per spese in conto capitale del bilancio dell'Ente. ";
c) nel comma 5 le parole "31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000".


Art.6
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario 2000 nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 luglio 2000

Floris