Legge Regionale 10 gennaio 2001, n. 2
Anticipazione delle risorse per l'attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000 - 2006 a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Titolo I
(CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI)
Art.1
Finalità
Art.2
Consorzi fidi
a) dell'industria, delle costruzioni e dei servizi connessi alle attività industriali;
b) del commercio, del turismo e dei servizi loro connessi, sulla base del numero dei soci appartenenti ai suddetti settori ovvero del volume degli affidamenti garantiti o dell'ammontare delle garanzie prestate a favore dei suddetti settori.
2. Possono altresì beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 1 i consorzi fidi intersettoriali costituiti dalle imprese, anche cooperative, settori sopracitati, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Ai fini della determinazione del parametro dimensionale, per le imprese cooperative si considerano tra gli occupati anche i soci d’opera.
4. I consorzi fidi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere finalità di mutualità e non di lucro, perseguite mediante la prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso al credito delle imprese consorziate, nonché la prestazione di servizi alle stesse imprese per migliorarne la capacità di finanziamento e di gestione finanziaria; la misura della garanzia prestata non può essere inferiore al 20 per cento;
b) prevedere nel proprio statuto il divieto distribuzione degli utili, riserve e/o avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio, nonché di destinare i contributi di cui alla presente legge a spese di funzionamento;
c) essere operativi nel territorio regionale
d) avere, al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda, fondi di garanzia depositati presso le banche o gli intermediari finanziari convenzionati di ammontare complessivo non inferiore a 250.000 euro.
5. L'Assessorato dell'industria e l’Assessorato del commercio, artigianato e turismo, rispettivamente per quanto di loro competenza, designano, ai fini della vigilanza sui consorzi fidi che beneficiano del contributo di cui alla presente legge, il presidente dell'organo di controllo dei consorzi medesimi.
Art.3
Contributo per l'integrazione dei fondi rischi
2. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali devono essere utilizzati per integrare i medesimi fondi rischi.
3. Ai fini del calcolo della misura del contributo di cui al presente articolo, non si tiene conto delle garanzie concesse ad imprese operanti nei settori per i quali la Commissione Europea abbia richiesto, in sede di approvazione del sistema, l'esclusione dai benefici.
4. Il presente intervento non è cumulabile con altri interventi regionali aventi identica finalità.
Art.4
Domande
2. Per quanto concerne le modalità operative, l'Assessore competente per materia emana apposite direttive che devono essere approvate dalla Giunta regionale.
Titolo II
(CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE.PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI)
Art.5
Contributo in conto interessi
Art.6
Condizioni di erogazione
a) operazioni di investimento aziendale, a favore di tutte le piccole e medie imprese aderenti ai consorzi fidi di cui al titolo I, articolo 2, della presente legge purché siano rispettati i limiti di intensità massima di cui all'articolo 8;
b) affidamenti di breve o medio e lungo termine destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle imprese aderenti ai consorzi fidi, in relazione alle possibili forme tecniche dell'intervento.
Art.7
Riduzione dei contributi
- anno 2000: 64 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2001: 60 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2002: 56 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2003: 52 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2004: 48 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2005: 44 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2006: 40 per cento del tasso di riferimento.
Art.8
Massimale di intensità
Art.9
Massimale di cumulo
Art.10
Aiuti ad imprese agroindustriali
Art.11
Aiuti a sostegno del fabbisogno del capitale circolante
Art.12
Regime "de minimis"
Art.13
Adeguamento automatico alla normativa U.E.
Art.14
Convenzione per attività istruttoria
2. Ogni soggetto interessato presenta apposita domanda su schema predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso agli interventi; la conseguente verifica è attribuita all'istituto di credito convenzionato
Art.15
Direttive della Giunta regionale
Art.16
Controlli
2. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi previsti dalla presente legge;
c) la restituzione dei fondi versati e non utilizzati.
3. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio fidi, il rappresentante legale dello stesso deve comunicare all'Assessore competente per materia entro cinque giorni dalla delibera, i motivi e le cause dello scioglimento, e conseguentemente provvedere alla restituzione alla Regione degli eventuali stanziamenti non utilizzati.
Titolo III
(COPERTURA FINANZIARIA)
Art.17
Anticipazione
Art.18
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art.30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art.39, LR. 24 dicembre 1998, n. 37, art.5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e artt.33 e 34, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)
2000 lire 70.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:
voce 3 lire 35.000.000.000
voce 6 lire 35.000.000.000
07 - TURISMO
Cap. 07063
Contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti prevalentemente nei settori del commercio, del turismo e dei servizi (art.63, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art.14, comma 1, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art.11, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
2000 lire 10.000.000.000
Cap. 07064
Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese individuali, societarie, cooperative o consortili operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei prodotti settori (artt.67 e 68, L.R.- 4 giugno 1988, n. 11 art.8, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art.11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44 e art.47, L.R. 30 aprile 1991, n 13)
2000 lire 25.000.000.000
In aumento
09 - INDUSTRIA
Cap. 09041 - D. V. -
Contributi ai consorzi garanzia fidi per l'integrazione e/o l'incremento del fondo rischi e del patrimonio di garanzia del consorzi fidi, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, comprese le società cooperative, operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia e dei servizi connessi alle.attivi1tà industriali (art.1 e seguenti della presente legge)
2000 lire 10.000.000.000
Cap. 09042 - D.V. -
Contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle piccole e medie imprese ivi comprese le società cooperative, operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia e dei servizi connessi alle attività industriali con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori, ivi compresi gli aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a favore delle imprese agroindustriali (artt. 5 e 10 della presente legge)
2000 lire 20.000.000.000
Cap. 09043 - N.I. 2.1.1.6.3.2.10.28 (02.02)
Aiuti a sostegno del fabbisogno del capitale circolante delle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art.11 della presente legge)
2000 lire 5.000.000.000
3. Le somme stanziate dalla presente legge non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art.19
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 gennaio 2001
Floris