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Legge Regionale 24 aprile 2001, n. 7

Bilancio di previsione per l'anno 2001 e bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Art.1
l. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2001 dal 1° gennaio al 31 dicembre giusta lo stato di previsione dell'entrata ricompreso nella presente legge.

Art.2
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
l. E' approvato in lire 13.793.355.000.000 (euro 7.123.673.000) in termini di competenza ed in lire 16.570.027.000.000 (euro 8.557.705.000) in termini di cassa, dal 10 gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2001.

Art.4
l. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in quanto applicabili.
2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto dei territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale ridetermina, con proprio decreto, le autorizzazioni di cassa disposte nel bilancio per l'anno 2001.


STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
Art.5
l. Sono autorizzati gli impegni, le líquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l'anno 2001 dal l° gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione della spesa ricompresi nella presente legge (tabelle da 01 a 13).

ELENCHI
Art.6
l. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 ricompreso nella presente legge.

Art.7
l. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e per quelle per le quali permane l'obbligo di pagare e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 ricompreso nella presente legge.

Art.8
l. Per gli effetti dì cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 ricompreso nella presente legge.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.9
l. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 10 gennaio al 31 dicembre 2001.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.10
1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'Assessore della programmazione, con proprio decreto, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo 02016/03 (UPB S02.45) previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 34010 (UPB E02.015).

Art.11
l. Al fine di consentire la continuità della gestione dei residui dei capitoli di spesa e di entrata che, per effetto dell'introduzione delle unità previsionali di base, non sono stati attribuiti alla competenza di un unico centro di responsabilità individuato nella direzione di un servizio, gli stessi sono, in via transitoria ed eccezionale per l'anno 2001, attribuiti alla competenza della direzione generale di appartenenza delle direzioni di servizio interessate.
2. Al fine di assicurare la gestione ad esaurimento della convenzione relativa alla realizzazione del sistema di monitoraggio elettronico degli incendi sono attribuiti alla competenza della Direzione politica dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i residui di cui al capitolo 05310 (UPB S05.002).


Art.12
l. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, nonché del capitolo 08070/01 (UPB S08.051) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a lire 500.000.000.


Art.13
l. Ai termini dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 2000 sono portati in aumento del capitolo 08117 (UPB S08.051) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici e, rispettivamente, dei capitoli 32407 (UPB E01.025) 36204 (UPB E08.033) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 2001.
2. A tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.


Art.14
l. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f) della Legge - 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d'entrata 36126 (UPB E08.034), l'iscrizione al capitolo di spesa 08096 (UPB S08.065) delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per gli interventi di edilizia agevolata.

Art.15
l. Gli stanziamenti in conto del capitolo 08028 (UPB S08.002) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall'Assessorato dei lavori pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1988, relativi all'azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

Art.16
l. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 35013 (UPB E11.024), le somme provenienti dalle sanzioni erogate a' termini dell'articolo 15 della Legge 25 giugno 1939, n. 1497, in conto del capitolo di spesa 11137 (UPB S11.056) per le finalità previste dal comma 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art.17
l. Le spese di cui ai capitoli 11108 (UPB S11.038) possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.18
l. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 (UPB S12.027), ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l'applicazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con le stesse modalità indicate al comma 1 ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale dei Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precítati capitoli 12113 e 12115 (UPB S12.027).


Art.19
l. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 (UPB E01.025) e 36203 (UPB E08.027) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 2001, degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'artícolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2000.
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto a' termini rispettivamente dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento, di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e ,sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.20
1. L'Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, conforme deliberazione della Giunta regionale: adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unità previsionalí di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata istituiti a' termini dell'articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dall’ Unione Europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
2. Si prescinde dalla deliberazione d Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2000 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
3. Con lo stesso procedimento di cui comma 1 è autorizzata l'iscrizìone dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
1) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio del Stato;
2) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d'area approvati a' termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e agli interventi inclusi nella programmazione negoziata attingendo alle disponibilità del capitolo 03056/01 (UPB S03.008);
3) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione a programmi e iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all'apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.
5. decreti dell'Assessore della programmazione di cui al comma 1 relativi alle variazioni di bilancio di cui al comma 4 sono inviati, entro cinque giorni, alla Commissione consiliare in materia di bilancio.


Art.21
l. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel Quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario n, 1260/1999 e dei vincoli imposti dall'Unione Europea, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta del medesimo con proprio decreto, da comunicare, entro cinque giorni, dalla Commissione consiliare competente, è autorizzato ad apportare previo parere della Commissione competente, da esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento del testo della deliberazione variazioni compensative tra Unità previsionali di base, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea.

Art.22
l. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei medesimo, è autorizzato, a disporre, con propri decreti da inviarsi, entro cinque giorni, alla Commissione consiliare competente da registrarsi alla Corte dei Conti, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l'applícazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all'apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.

Art.23
1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a disporre con propri decreti in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 11607 e 11608 (UPB E03.014), l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa 03105, 03107 (UPB S03.035) e 12132 (UPB S12.027) anche mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.
2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.


Art.24
l. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno 1998, per l'utilizzazione degli stanziamenti, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla Legge lo marzo 1986, n. 64, restano valide anche per l'anno 2001.

BILANCIO PLURIENNALE
Art.25
1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003 nel testo allegato alla presente legge.

Art.26
l. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003.

ENTRATA IN VIGORE
Art.27
l. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge Regione.



Data a Cagliari, addì 24 aprile 2001

Floris