Legge regionale 02 Aprile 1954, n. 3
Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Per consentire la prima attivazione del funzionamento dei nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali di cui all' art. 1 della legge regionale 20 giugno 1950, N. 15, modificato con la legge regionale 18 maggio 1951, N. 8, la Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti che li eserciscono. Ai fini della concessione dei contributi previsti nel comma precedente, i nuovi reparti istituiti con fondi o contributi della Regione in ospedali e ambulatori già esistenti sono assimilati ai centri ospedalieri e ambulatoriali di nuovo impianto di cui alle leggi regionali sopracitate.
Art. 2
Le amministrazioni degli enti che intendono giovarsi della presente legge, devono rivolgere la richiesta all’Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, specificando i motivi per cui l' intervento viene domandato, e presentando un piano finanziario dettagliato circa lo impiego dei contributi richiesti e le modalità di amministrazione.
Art. 3
I contributi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione di questa, sentito il parere del Comitato Tecnico Sanitario Regionale.
Art. 4
Gli Enti sono obbligati a rendere conto dell' impiego dei contributi ricevuti, entro i termini fissati nel decreto di concessione. Sull'impiego di tali contributi è data altresì facoltà all'Amministrazione Regionale di disporre verifiche.
Art. 5
La spesa farà carico al Cap. 90 del bilancio 1953 e a quello corrispondente per gli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 8 maggio 1954
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Per consentire la prima attivazione del funzionamento dei nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali di cui all' art. 1 della legge regionale 20 giugno 1950, N. 15, modificato con la legge regionale 18 maggio 1951, N. 8, la Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti che li eserciscono. Ai fini della concessione dei contributi previsti nel comma precedente, i nuovi reparti istituiti con fondi o contributi della Regione in ospedali e ambulatori già esistenti sono assimilati ai centri ospedalieri e ambulatoriali di nuovo impianto di cui alle leggi regionali sopracitate.
Art. 2
Le amministrazioni degli enti che intendono giovarsi della presente legge, devono rivolgere la richiesta all’Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, specificando i motivi per cui l' intervento viene domandato, e presentando un piano finanziario dettagliato circa lo impiego dei contributi richiesti e le modalità di amministrazione.
Art. 3
I contributi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione di questa, sentito il parere del Comitato Tecnico Sanitario Regionale.
Art. 4
Gli Enti sono obbligati a rendere conto dell' impiego dei contributi ricevuti, entro i termini fissati nel decreto di concessione. Sull'impiego di tali contributi è data altresì facoltà all'Amministrazione Regionale di disporre verifiche.
Art. 5
La spesa farà carico al Cap. 90 del bilancio 1953 e a quello corrispondente per gli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, lì 8 maggio 1954