Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 05

Abrogazione della Legge Regionale 11 Novembre 1949, n.4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, è abrogata.

Art. 2
E' costituito un fondo per favorire lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività cooperativistica in Sardegna.

Art. 3
Il fondo di cui al precedente articolo è costituito dalle somme all’uopo stanziate a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato al Lavoro.
Al fondo vengono accreditate le eventuali contribuzioni, erogazioni e sovvenzioni di qualsiasi genere effettuate da enti, associazioni o privati cittadini, sulle entrate della Regione ed in favore dell’attività cooperativistica.

Art. 4
Sul fondo, istituito con la presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative, consorzi di cooperative od organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute, contributi o sovvenzioni per:
1) l’assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale alle cooperative anche per la revisione ordinaria e per l’attività organizzativa e consortile;
2) il potenziamento economico delle cooperative riconosciute utili nel campo economico sociale ai fini del maggior impiego della mano d' opera e del conseguente incremento della produzione e del consumo, e per studi e indagini statistiche sulle cooperative esistenti e funzionanti;
3) incoraggiare o promuovere il sorgere di nuove cooperative nelle località ove se ne ravvisi l’utilità in rapporto alle possibilità di sviluppo economico ed alla valorizzazione della mano d' opera locale, e per lo sviluppo di un organizzato programma di propaganda.
4) promuovere od organizzare convegni o congressi interessanti la cooperazione, ed agevolare la partecipazione di rappresentanze di cooperative sarde ad analoghe manifestazioni che si svolgono nel territorio della Repubblica od all’estero;
5) l’istituzione di corsi tendenti a formare i quadri del personale direttivo delle società cooperative e la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento in Italia o all’estero.

Art. 5
Le sovvenzioni ed i contributi di cui all’art. 4 vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore al lavoro e artigianato, e sentito il parere di una Commissione composta da:
1) l’Assessore al lavoro e artigianato, o un suo delegato, che la presiede;
2) l’Assessore all’agricoltura, o un suo delegato;
3) l’Assessore alle finanze, o un suo delegato;
4) l’Assessore all’industria e commercio, o un suo delegato;
5) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute.

Art. 6
La Commissione di cui al precedente articolo, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro e artigianato.

Art. 7
I contributi o le sovvenzioni sono accordati sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.
Il controllo sull’impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all’Assessore al lavoro e artigianato.
In caso di accertata irregolarità nell’impiego di dette somme o nell’adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro e artigianato, adotta i provvedimenti cautelari per il ricupero e dispone, con proprio decreto, di concerto con l'Assessore alle finanze, la revoca della sovvenzione o contributo.

Art. 8
Sono a carico del fondo di cui all’art. 2, le spese derivanti dall’esecuzione della presente legge e quelle connesse al conseguimento della finalità in essa prevista.

Art. 9
Per l’attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle competenze ed ai residui del cap. 181 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell’esercizio 1957, e dei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 9 aprile 1957