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Legge Regionale 20 giugno 1950, n. 15

Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale nella Regione, l'Amministrazione Regionale può erogare contributi a Comuni, Amministrazioni Provinciali, Istituzioni e Consorzi di assistenza sanitaria ed altri Enti per l'impianto di nuovi centri ospedalieri
ed ambulatoriali o per il miglioramento di quelli già esistenti.

Art. 2
Le richieste di contributi, corredate del progetto che si intende attuare e del relativo piano finanziario, dovranno essere presentate all'Assessorato Regionale all' Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione.

Art. 3
I contributi saranno erogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione di questo, sentito il Comitato tecnico sanitario.

Art. 4
Le istituzioni e gli enti di cui all' art. 1, alla fine dell'anno finanziario della Regione, dovranno fornire un rendiconto dettagliato documentato sull'impiego dei contributi ottenuti all'Assessorato Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione.

Art. 5
La spesa farà carico al capitolo 88 del Bilancio 1950 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 15 luglio 1950