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Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 20

Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.
LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2014, n. 20

Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.52 del 30 ottobre 2014.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Capo I
Disposizioni generali


Art. 1
Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.
2. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.
3. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.
4. Il parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2
Delimitazione del parco

1. Il parco naturale regionale di Gutturu Mannu di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A della presente legge e interessa una superficie complessiva pari a 19.750 ha di territorio di cui rispettivamente: Pula 5.654 ha; Villa San Pietro 1.625 ha; Siliqua 2.243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3.060 ha; Assemini 4.074 ha; Santadi 1.585 ha; Capoterra 340 ha; Sarroch 1.079 ha; Teulada 65 ha.
2. La delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui all'articolo 11.
3. La perimetrazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel parco, anche in previsione dell'adesione di comuni limitrofi che conferiscano, per le finalità del parco, loro territori, a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.
4. I confini del parco sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno e lungo le strade d'accesso al parco, di apposite tabelle.

Capo II
Organizzazione del parco


Art. 3
Organi del parco

1. L'ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel Comune di Santadi.
2. Sono organi dell'ente:
a) l'assemblea del parco;
b) il presidente dell'assemblea;
c) il collegio dei revisori dei conti.
3. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del parco sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto dell'ente.
4. I membri dell'assemblea e il presidente svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.

Art. 4
Statuto

1. Lo statuto dell'ente, in conformità alla presente legge, stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del parco.
2. Lo statuto può prevedere la costituzione e le modalità di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali.
3. Lo statuto è predisposto dall'assemblea entro sei mesi dalla data di insediamento, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Nel caso di mancata approvazione, da parte degli organi del parco, dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva la procedura per i controlli sostitutivi per gli enti locali.

Art. 5
Assemblea del parco

1. L'assemblea è costituita:
a) dai presidenti delle Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, o dai legali rappresentanti dell'ente intermedio che, al termine del processo complessivo di riforma del sistema degli enti locali in atto, succede nell'esercizio delle cessate funzioni provinciali o da un loro delegato;
b) dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco;
c) dal presidente dell'Ente foreste della Sardegna o da un suo delegato;
d) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato.
2. L'assemblea per il primo insediamento è nominata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i componenti e i loro rappresentanti decadono allo scadere del mandato elettivo e subentrano per titolo i nuovi eletti.
3. L'assemblea elegge, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente che assume il ruolo di presidente del parco. Il presidente provvede a convocarla almeno tre volte l'anno e quando venga richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione. La convocazione per il primo insediamento della comunità è effettuata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
4. L'assemblea può eleggere al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da tre o cinque componenti, compreso il presidente dell'assemblea, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco.
5. All'assemblea compete:
a) formulare gli indirizzi relativamente all'attività tecnica-amministrativa dell'ente parco;
b) predisporre e approvare la proposta di statuto;
c) predisporre il piano del parco, il programma di sviluppo economico e sociale ed il regolamento, tutti da sottoporre all'approvazione finale della Regione;
d) predisporre ed approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
e) nominare il direttore del parco;
f) approvare la dotazione organica e il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente;
g)designare i revisori dei conti.
6. La direzione del parco fornisce all'assemblea il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa. I componenti dell'assemblea durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza.
7. Alle riunioni dell'assemblea ed alla giunta esecutiva, ove costituita, partecipa, senza diritto di voto, il direttore.
8. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza dell'assemblea le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono così determinate:
a) 10 per cento alla Regione;
b) 5 per cento alla Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, o all'ente intermedio di cui al comma 1, lettera a) da suddividere in proporzione all'estensione di rispettivi territori interessati dall'area parco;
c) 5 per cento all'Ente foreste della Sardegna;
d) la restante quota percentuale è suddivisa tra i rappresentanti dei comuni in proporzione all'estensione del rispettivo territorio ricadente nell'area parco.
9. Per la validità delle deliberazioni della comunità è necessaria la partecipazione dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6
Presidente del parco

1. Il presidente del parco, eletto ai sensi dell'articolo 5, è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dura in carica tre anni e comunque non oltre il mandato dell'ente di provenienza. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dalla presente legge.

Art. 7
Collegio dei revisori dei conti

1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti annuali e dei conti consolidati), designati dall'assemblea.
2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. I revisori durano in carica tre anni, possono essere riconfermati per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
4. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.
5. I revisori operano a titolo onorifico. Possono essere esclusivamente rimborsate le spese sostenute.

Art. 8
Direttore del parco

1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, è nominato dall'assemblea del parco e scelto a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella gestione e nel coordinamento di strutture organizzative complesse, presso organismi privati o enti pubblici, possibilmente con esperienze maturate nella gestione di progetti finanziati con risorse comunitarie; per la nomina del primo direttore del parco le procedure di selezione sono gestite dal comune in cui ha sede legale il parco; successivamente provvede il direttore del parco.
2. Il direttore è incaricato per un periodo massimo di cinque anni, allo scadere dei quali decade automaticamente. Egli può partecipare alla successiva selezione, ma non ricevere l'incarico più di due volte e comunque per non oltre dieci anni complessivamente.
3. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali.
4. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza.
5. Il parere di legittimità del direttore è obbligatorio ed è formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti di gestione e su quelli che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

Art. 9
Servizi e personale del parco

1. Il parco si dota di una propria struttura tecnico-amministrativa. La struttura è posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento.
2. Il parco può avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.
3. Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, è sottoposto al parere della Regione. Esso si uniforma, salvo gli adattamenti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti degli enti locali.
4. Il personale dell'Ente foreste della Sardegna che opera nel territorio del parco svolge la propria attività al servizio funzionale del parco, sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione dell'Ente foreste della Sardegna.
5. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del parco, con esclusione della vigilanza, l'ente può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

Capo III
Programmazione e gestione delle attività del parco


Art. 10
Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
a) l piano del parco;
b) il programma di sviluppo economico e sociale;
c) il regolamento del parco.

Art. 11
Piano del parco: finalità e contenuti

1. Il piano del parco, di seguito piano, è lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologici del parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione.
2. Il piano dispone in particolare:
a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;
b) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;
c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive e compatibili con il parco.
3. Il piano, sulla base di formali intese tra l'ente parco e i comuni interessati, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi dell'articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
4. Il piano può individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene.

Art. 12
Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica

1. Il piano è predisposto dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione e consultazione dei soggetti interessati, il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni vigenti.
3. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.
4. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3.
5. Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
6. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso.

Art. 13
Programma di sviluppo economico e sociale

1. Il programma di sviluppo economico e sociale, di seguito programma, nel rispetto delle previsioni del piano, individua le modalità per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attività diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del parco.
2. Il programma è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente di gestione identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, attraverso specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
4. Il programma ha validità triennale e può essere annualmente aggiornato.
5. Il programma è predisposto ed adottato dall'ente di gestione entro due anni dalla sua costituzione, ed è approvato in via definitiva entro sei mesi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 14
Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco, di seguito regolamento, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizi e agro-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani.
3. Nel parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli elementi naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-pastorali; l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque.
4. È regolamentata la raccolta delle specie vegetali di interesse tradizionale.
5. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.
6. Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, in particolare per quanto riguarda la lettera a). Esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco; i prelievi e gli abbattimenti avvengono su iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente parco.
7. Il regolamento è predisposto ed adottato dall' assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è approvato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente entro quaranta giorni dalla richiesta e pubblicato sul Buras.

Art. 15
Ente foreste della Sardegna

1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del piano del parco e del programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si deve tenere conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente foreste è titolare.
2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del parco sono preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente parco in coerenza con il piano del parco.

Art. 16
Convenzione tra l'ente parco e il WWF

1. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra l'ente parco e l'Associazione italiana per il WWF – ONLUS.

Art. 17
Poteri di autotutela dell'ente parco

1. Il direttore del parco, qualora sia esercitata un'attività in difformità dai piani, dai regolamenti o dai nulla osta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza, il direttore del parco, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di legge recuperando le relative spese.

Art. 18
Nulla osta

1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Esso è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, nelle aree di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), è preliminarmente acquisito il nulla osta dell'ente parco da parte dell'interessato.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali é prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nulla osta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di rilascio del nulla osta.
5. L'ente parco dà notizia per estratto, nelle formule previste dalla legge, dei nulla osta rilasciati.

Art. 19
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

1. In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento dell'assemblea ed alla revoca del presidente e nomina un commissario straordinario che provvede, in via sostitutiva, alla gestione del parco.
2. Per mancata ottemperanza agli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.
3. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e constatata l'inadempienza degli organi del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana ordinanze contingibili ed urgenti e può attivare le procedure dei commi 1 e 2.

Capo IV
Disposizioni in materia di patrimonio


Art. 20
Entrate del parco

1. Le entrate del parco sono costituite da:
a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) contributi dell'Unione europea;
c) contributi della Regione;
d) contributi degli altri soggetti partecipanti all'ente parco;
e) contributi e finanziamenti di specifici progetti;
f) lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente con un contributo annuale.
3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'ente parco è determinata dallo statuto.
4. L'ente parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Capo V
Norme di salvaguardia, tutela e sanzioni


Art. 21
Norme di salvaguardia provvisorie

1. Fino all'entrata in vigore del piano del parco e dei relativi regolamenti, si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), nonché le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7, e del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 settembre 2006, n. 82 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo - deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006).

Art. 22
Vigilanza e competenza sull'irrogazione delle sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco e la competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

Art. 23
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali


Art. 24
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rimanda alla legge regionale n. 31 del 1989 e alla legge n. 394 del 1991.

Art. 25
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, sono valutati in euro 250.000 per l'anno 2014, ed in euro 100.000 per l'anno 2015 e successivi.
2. Agli stessi oneri si provvede:
a) per l'anno 2014 mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 5, comma 10, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), iscritte in conto dell'UPB S04.08.002 del bilancio regionale per lo stesso anno;
b) agli oneri per gli anni 2015 e successivi mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), iscritte in conto dell'UPB S04.08.005 del bilancio regionale per gli anni 2015 e 2016 e di quelle corrispondenti per gli anni successivi.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione
STRATEGIA 04
UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei parchi e delle aree protette - investimenti
2014 euro 250.000
UPB S04.08.005
Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - parte corrente
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000

in aumento
UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti
2014 euro 250.000
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla succitata UPB S04.08.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 26
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Buras.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 ottobre 2014

Pigliaru