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Legge Regionale 12 gennaio 2015, n. 3

Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22.
LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2015, n. 3

Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22.


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.3 del 15 gennaio 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 1998 (Finalità)

1. Il comma 3, dell'articolo 1, della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953) è sostituito dai seguenti:
"3. La Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali e dell'informazione televisiva, nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, ambientale, scientifica e culturale della collettività isolana, nel rispetto delle norme europee e statali in materia.
3 bis. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) l'emittenza televisiva in ambito locale valorizza e promuove la cultura e le tradizioni locali e, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), tutela e diffonde la lingua sarda nelle sue diverse espressioni quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e sociale della comunità regionale.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 22 del 1998
(Destinatari degli interventi)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 22 del 1998 è sostituita dalla seguente:
"a) emittenti televisive private locali in digitale terrestre o satellitari ed emittenti radiofoniche private locali, costituite in qualsiasi forma giuridica, che operino nel territorio della Sardegna, nel quale realizzino almeno il 90 per cento del fatturato, nel cui ambito trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale e locale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici e producano, periodicamente, trasmissioni sulla realtà sociale, economica, ambientale e culturale della Sardegna;".

Art. 3
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 22 del 1998 (Requisiti)

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 22 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Requisiti)
1. Per la fruizione dei benefici di cui agli articoli 24 e 24 bis sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere iscritti al registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) essere società costituite da almeno trentasei mesi;
c) presentare il rendiconto e il bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
d) possedere una stabile organizzazione redazionale dotata di giornalisti e personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunto con contratto di categoria e un direttore responsabile;
e) essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o, per il personale non giornalistico, dall'INPS;
f) avere una copertura di segnale non inferiore al 60 per cento del territorio regionale e al 60 per cento della popolazione; a tal fine le emittenti televisive possono costituire un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio;
g) essere gestore di rete e produttore di contenuti, ovvero unicamente produttore di contenuti che si avvale di reti di terzi per trasmettere;
h) avere trasmesso quotidianamente, nei due anni precedenti, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale su una rete propria o di terzi, nell'ambito della Regione e con una copertura di segnale pari o superiore a quella indicata alla lettera f);
i) avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
j) non avere il carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva.
2. Alle emittenti che trasmettono in ambito locale televisivo in assenza del requisito di cui alla lettera
f) la Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 3 dell'articolo 24 bis, riserva il 15 per cento delle risorse previste dalla presente legge nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nella medesima delibera.".

Art. 4
Interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 22 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 24 bis (Interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale)
1. Fermo restando quanto disposto dal capo IV, la Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sostiene le emittenti televisive in ambito locale che realizzino una programmazione avente i seguenti contenuti:
a) informazione locale autoprodotta;
b) produzione e diffusione di programmi in lingua sarda e per la valorizzazione della lingua, della cultura, del patrimonio immateriale e dell'identità sarda;
c) promozione di campagne su importanti temi di rilevanza sociale, ambientale e culturale o progetti aventi particolare rilievo informativo per le comunità locali, servizi di informazione dei grandi eventi che favoriscano la conoscenza della Sardegna e ne rafforzino l'immagine a livello nazionale e internazionale;
d) progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare l'accesso all'informazione dei cittadini sardi residenti all'estero e degli immigrati;
e) produzione di programmi finalizzati a favorire l'accesso dei sardi alle opportunità provenienti dall'Unione europea e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee;
f) produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, nonché di programmi nella lingua italiana e internazionale dei segni.
2. I programmi di cui al comma 1, trasmessi nella fascia oraria diurna (7-22,30), limitano le inserzioni pubblicitarie a non oltre il 15 per cento del tempo di trasmissione previsto per ciascuno di essi.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e sentito il Corecom, che si esprime entro quindici giorni, approva una delibera con la quale è stabilito il minutaggio minimo dei programmi di cui al comma 1 e nella quale sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi di cui al presente articolo che tengono conto in particolare:
a) della percentuale di copertura territoriale e dell'utenza effettivamente raggiunta;
b) del numero dei dipendenti giornalisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) del numero dei dipendenti tecnico-amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
d) della produzione e trasmissione dei programmi di cui al comma 1 in misura superiore a quella minima fissata per l'accesso ai contributi.
4. Nella delibera di cui al comma 3 sono previste premialità a favore delle emittenti televisive che abbiano garantito, negli ultimi tre anni, il mantenimento del livello occupazionale nella propria azienda o provvedano all'assunzione di lavoratori, giornalisti e personale tecnico amministrativo, operante nel settore e precedentemente licenziato e in regime di ammortizzatori sociali o mobilità.
5. La delibera di cui al comma 3 è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 23, o il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari costituisce causa di revoca dei benefici.
7. Il Corecom provvede, ogni sei mesi, alla rilevazione dei dati necessari alla verifica di cui al comma 6, che trasmette alla Giunta regionale.".

Art. 5
Clausola valutativa

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale n. 22 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 27 bis (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione degli interventi previsti dal presente capo e sui risultati da essa ottenuti a sostegno delle emittenti televisive locali. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione con il seguente contenuto:
a) indicazione delle somme stanziate;
b) elenco delle domande presentate e dei finanziamenti concessi;
c) ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse;
d) modalità di svolgimento dei controlli e dei relativi esiti;
e) principali risultati conseguiti e criticità emerse in sede di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.".

Art. 6
Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui alla legge regionale n. 22 del 1998.

Art. 7
Notifica all'Unione europea

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attivati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. La presente legge è notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12). La sua efficacia rimane sospesa fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità della stessa con l'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 8
Abrogazioni

1. Le lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 22 del 1998 sono abrogate.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 gennaio 2015

Pigliaru